Page 172 - ADR 2023
P. 172
5.2.2.1.2. Le etichette possono essere sostituite da marchi di pericolo indelebili
corrispondenti esattamente ai modelli prescritti.
5.2.2.1.3. ÷ 5.2.2.1.5. (Riservato)
5.2.2.1.6. Con riserva delle disposizioni della 5.2.2.2.1.2, tutte le etichette [1]:
a) devono essere apposte sulla stessa super¿ cie del collo, se le
dimensioni del collo lo permettono; e i colli delle classi 1 e 7,
vicino al marchio indicante la designazione uႈ ciale di trasporto;
b) devono essere apposte sui colli in modo che non siano coperte
o mascherate da una parte o da un qualunque elemento dell'im-
ballaggio o da ogni altra etichetta o marchio;
c) devono essere apposte una di ¿ anco all'altra quando è neces-
saria più di una etichetta.
Quando un collo presenta una forma irregolare o dimensioni tali da
non permetterne l'aႈ ssione, le etichette devono essere solidamente
al collo con ogni altro appropriato mezzo.
5.2.2.1.7. I GIR/IBC aventi una capacità superiore a 450 litri e i grandi imbal-
laggi [5] devono portare le etichette su due lati opposti.
5.2.2.1.8. (Riservato)
5.2.2.1.9. Disposizioni speciali per l'etichettatura dei colli di materie autore-
attive e di perossidi organici
a) L'etichetta conforme al modello n. 4.1 indica essa stessa che il
prodotto può essere in¿ ammabile, dunque una etichetta conforme
al modello n. 3 non è necessaria. Inoltre, un'etichetta conforme
al modello n. 1 deve essere applicata per le materie autoreattive
del tipo B, salvo che l'autorità competente accordi una deroga
per questa etichetta per un tipo d'imballaggio speci¿ co, poiché i
risultati di prova hanno dimostrato che la materia autoreattiva, in
un tale imballaggio, non manifesta alcun comportamento esplosivo.
b) L'etichetta conforme al modello n. 5.2 indica essa stessa che
il prodotto può essere in¿ ammabile, dunque una etichetta con-
forme al modello n. 3 non è necessaria. Inoltre, devono essere
apposte le seguenti etichette, come appropriato:
i) un'etichetta conforme al modello n. 1 deve essere appli-
cata per i perossidi organici del tipo B, salvo che l'autorità
competente accordi una deroga per questa etichetta per un
tipo d'imballaggio speci¿ co, poiché i risultati di prova hanno
dimostrato che il perossido organico, in un tale imballaggio,
non manifesta alcun comportamento esplosivo;
ii) un'etichetta conforme al modello n. 8 se la materia risponde
ai criteri dei gruppi d'imballaggio I o II per la classe 8.
Per le materie autoreattive e i perossidi organici nominativamente
menzionati, le etichette da apporre sono indicate, rispettivamente,
nelle liste 2.2.41.4 e 2.2.52.4.
1108 Accordo ADR 2023
13/10/2022 17:13:30
ADR_2023.indd 1108 13/10/2022 17:13:30
ADR_2023.indd 1108