Page 173 - ADR 2023
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5.2.2.1.10.  Disposizioni speciali per l'etichettatura dei colli di materie infettanti
                           Oltre l'etichetta conforme al modello 6.2, i colli di materie infettanti de-
                           vono portare tutte le altre etichette richieste dalla natura del contenuto.
                5.2.2.1.11.  Disposizioni speciali per l'etichettatura di materiali radioattivi

                5.2.2.1.11.1.  Ogni collo, sovrimballaggio e contenitore, contenente materiali radio-
                           attivi, eccetto quando modelli ingranditi delle etichette sono utilizzati
                           conformemente al 5.3.1.1.3, deve recare etichette conformi ai modelli
                           n. 7A, 7B e 7C, secondo la categoria appropriata. Le etichette devono
                           essere apposte all'esterno sui due lati opposti di un collo o sovrimbal-
                           laggio e sui quattro lati di un grande contenitore o cisterna [18].
                           [19]
                           Inoltre, ogni imballaggio, sovrimballaggio e contenitore contenente
                           materiali ¿ ssili, diverse da quelle ¿ ssili esenti secondo le disposizioni
                           del 2.2.7.2.3.5 [18], deve recare etichette conformi al modello n. 7E;
                           queste etichette devono, se del caso, essere apposte di lato alle eti-
                           chette conformi ai modelli n. 7A, 7B o 7C applicabili [18]. Le etichette
                           non devono coprire i marchi di cui al 5.2.1. Le etichette che non hanno
                           rapporto con il contenuto devono essere tolte o coperte.
                5.2.2.1.11.2. Ogni etichetta conforme al modello applicabile n. 7A, 7B o 7C [18]
                           deve recare le seguenti informazioni:
                           a) Contenuto:
                              i)  salvo che per i materiali LSA-I, il o i nomi dei radionuclidi così
                                 come indicato nella Tabella 2.2.7.2.2.1 [10], utilizzando i sim-  5.2
                                 boli ivi ¿ guranti. Nel caso di miscugli di radionuclidi, si devono
                                 elencare i nuclidi ai quali corrisponde il valore più restrittivo,
                                 nella misura in cui lo spazio disponibile sulla linea lo permette.
                                 La categoria di LSA o di SCO deve essere indicato di seguito
                                 al nome o ai nomi dei radionuclidi. A tal ¿ ne devono essere
                                 utilizzate le indicazioni "LSA-II", "LSA-III", "SCO-I" e "SCO-II";
                              ii)  per i materiali LSA-I, l'indicazione "LSA-I" è la sola necessaria,
                                 non è obbligatorio menzionare il nome del radionuclide.
                           b) Attività: la massima attività del contenuto radioattivo durante il
                              trasporto, espressa in bequerels (Bq) con il simbolo SI in pre¿ sso
                              appropriato (cfr. 1.2.2.1). Per i materiali ¿ ssili, la massa totale di
                              nuclidi ¿ ssili in grammi (g), o in multipli di grammi, può essere
                              indicata in luogo dell’attività [18];
                           c)  Per i sovrimballaggi e i contenitori, le rubriche "contenuto" e
                              "attività"  ¿ guranti sull'etichetta devono recare le informazioni
                              richieste ad a) e b), rispettivamente sommate per la totalità del
                              contenuto del sovrimballaggio o del contenitore; tuttavia, sulle
                              etichette dei sovrimballaggi e contenitori nei quali sono raccolti
                              carichi misti di colli contenenti radionuclidi diversi, queste rubriche
                              possono recare la dicitura "Cfr. il documento di trasporto".
                           d)  Indice di trasporto (TI): il numero determinato conformemente al
                              5.1.5.3.1 e 5.1.5.3.2 [10] (salvo per la categoria I-BIANCA) [31].




                         Accordo ADR 2023                                    1109




                                                                           13/10/2022   17:13:31
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