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5.4.1.2.5.   Disposizioni aggiuntive relative alla classe 7 [3]

             5.4.1.2.5.1.  Le informazioni seguenti devono essere iscritte nel documento di
                        trasporto per ciascun invio di materiali della classe 7, nella misura
                        in cui si applicano, nell’ordine indicato di seguito, immediatamente
                        dopo le informazioni prescritte alla 5.4.1.1.1 da a) a c) e k) [14]:
                        [7]
                        a)  il nome o il simbolo di ogni radionuclide, o, per le miscele di
                           radionuclidi, una descrizione generale appropriata o una lista
                           dei nuclidi più restrittivi;
                        b)  la descrizione dello stato ¿ sico e chimico della materia o l'in-
                           dicazione che si tratta di un materiale radioattivo sotto forma
                           speciale o di un materiale debolmente disperdibile. Per lo stato

                           chimico è suႈ ciente una descrizione chimica generica. Per le
                           materie radioattive presentanti un pericolo  [37] secondario, vedere
                           il comma c) della disposizione speciale 172 del capitolo 3.3 [27];
                        c)  la massima attività del contenuto radioattivo durante il trasporto,
                           espressa in bequerels (Bq) con il simbolo SI in pre¿ sso appro-
                           priato (cfr. 1.2.2.1). Per i materiali ¿ ssili, la massa di materiale
                           ¿ ssile (o la massa di ciascun nuclide ¿ ssile per le miscele, ove
                           applicabile) in grammi (g), o in multipli di grammi, può essere
                           indicata in luogo dell’attività [20];
                        d) [40] la categoria del collo, del sovrimballaggio o del contenitore,
                           come determinata conformemente al 5.1.5.3.4 ovvero I-BIANCA,
                           II- GIALLA, III-GIALLA;
                        e) [40] il TI, come determinato conformemente al 5.1.5.3.1 e 5.1.5.3.2
                           (salvo per la categoria I-BIANCA);
                        f)  [30] per i materiali ¿ ssili:
                           i)   spediti secondo un'esenzione dei commi 2.2.7.2.3.5 dal a)
                              al f), un riferimento al comma pertinente;
                           ii)  spediti secondo dei commi 2.2.7.2.3.5 dal c) al e), la massa
                              totale di nuclidi ¿ ssili;
                           iii)  contenuti in un collo per il quale si applica uno dei commi
                              6.4.11.2 dal a) al c) o il paragrafo 6.4.11.3, un riferimento
                              al comma pertinente o a detto paragrafo;
                           iv)  l'indice di sicurezza per la criticità, se del caso.
                        g)  il marchio di identi¿ cazione di ogni certi¿ cato di approvazione da
                           una autorità competente (materiale radioattivo sotto forma speciale,
                           materiale radioattivo debolmente disperdibile, materiale ¿ ssile
                           esente in virtù del 2.7.2.3.5 f) [29], accordo speciale, modello di
                           collo o spedizione) applicabile alla spedizione;
                        h)  per gli invii di più colli, le informazioni richieste alla 5.4.1.1.1
                           e ai commi da a) a g) di cui sopra devono essere fornite per
                           ciascun collo. Per i colli contenuti in un sovrimballaggio, in un
                           contenitore o in un veicolo, deve essere aggiunta una dettagliata
                           dichiarazione del contenuto di ciascun collo che si trova nel
                           sovrimballaggio, contenitore o veicolo e, a seconda del caso, di
                           ciascun imballaggio, contenitore o veicolo. Se dei colli devono
                           essere tolti dal sovrimballaggio, dal contenitore o dal veicolo in
                           un luogo di scarico intermedio, devono essere forniti documenti
                           di trasporto appropriati [3];

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