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IMDG (1)  al trasportatore marittimo da parte dei responsabili
                        del carico del contenitore [13]  (2) .
                        Un unico documento (vedi ad esempio 5.4.5) [14] può soddisfare
                        le funzioni del documento di trasporto prescritto al 5.4.1 e del cer-
                        ti¿ cato di carico del contenitore o del veicolo [7] di cui sopra [11] [15].
                        Se un unico documento soddisfa [13] il ruolo di questi documenti, è
                        suႈ ciente, per fare questo, inserire nel documento di trasporto una

                        dichiarazione indicante che il carico del contenitore o del veicolo [7]
                        è stato eႇ ettuato conformemente ai regolamenti modali [8] applica-
                        bili, con l'identi¿ cazione della persona responsabile del certi¿ cato di
                        carico del contenitore o del veicolo [7].
                             [16]
                        Se un trasporto di merci pericolose in un veicolo precede un percor-
                        so marittimo, un "certi¿ cato di carico del contenitore o del veicolo"
                        conforme alla sezione 5.4.2 del Codice IMDG  (1), (2)   può anche
                        essere fornito [13] con il documento di trasporto [9].
             __________
             (1)   L'Organizzazione marittima internazionale (IMO), l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIT)
               e la Commissione economica per l'Europa (CEE-ONU) [1] hanno ugualmente messo a punto
               delle direttive sulla pratica del caricamento delle merci nei mezzi di trasporto e la formazione
               corrispondente che sono pubblicate sotto il titolo "Codice di buona pratica OMI/OIT/CEE-ONU
               per il carico delle merci nelle unità di trasporto (Codice CTU)" [10].
             (2)   La sezione 5.4.2 del Codice IMDG (Emendamento 40-20) [12] prescrive quanto segue:
               "5.4.2.  Certi¿ cato di carico di un contenitore/veicolo
                5.4.2.1.  Quando i colli contenenti merci pericolose sono caricati o imballati in un contenitore o
                     veicolo, le persone responsabili del carico del contenitore o del veicolo devono fornire
                     un "certi¿ cato di carico del contenitore o del veicolo", indicante il o i numeri d’identi-
                     ¿ cazione del contenitore o del veicolo e attestante che l’operazione è stata condotta
                     conformemente alle seguenti condizioni:
                      1.  Il contenitore o il veicolo era pulito e asciutto e apparentemente atto a ricevere le
                        merci;
                      2.  I colli che devono essere separati conformemente alle applicabili disposizioni di
                        separazione non sono stati imballati insieme su o nel contenitore o nel veicolo [a
                        meno che l’autorità competente interessata abbia dato il suo accordo conformemente
                        al 7.3.4.1 [10] (del Codice IMDG)];
                      3.  Tutti i colli sono stati esaminati esteriormente per rivelare difetti, e solo i colli in buono
                        stato sono stati caricati;
                      4.  I fusti sono stati stivati in posizione verticale, salvo altrimenti autorizzato dall’autorità
                        competente, e tutte le merci sono state caricate in modo appropriato e, se del caso,
                        convenientemente stivati con adeguati materiali di protezione, tenuto conto del o
                        dei modi di trasporto previsti;
                      5.  Le merci caricate alla rinfusa sono state uniformemente ripartite nel contenitore o
                        nel veicolo;
                      6.  Per le spedizioni comprendenti merci della classe 1, diverse dalla divisione 1.4, il
                        contenitore o il veicolo è strutturalmente atto all’impiego conformemente al 7.1.2
                        [10] (del Codice IMDG);
                      7.  Il contenitore o il veicolo e i colli sono marcati, ed etichettati in modo appropriato;
                      8.  Se le materie che presentano un rischio di as¿ ssia sono utilizzate per la refrigerazione o
                        il condizionamento (come la neve carbonica (n. ONU 1845) o l’azoto liquido refrigerato
                        (n. ONU 1977) o l’argon liquido refrigerato (n. ONU 1951)), il contenitore o il veicolo
                        reca un marchio all'esterno conformemente al 5.5.3.6 (del codice IMDG); e [5]
                      9.  Il documento di trasporto per le merci pericolose, prescritto dal 5.4.1 (del Codice
                        IMDG) è stato ricevuto per ogni spedizione di merci pericolose caricate nel conte-
                        nitore o nel veicolo.
                             NOTA: Il certi¿ cato di carico del contenitore o del veicolo non è richiesto
                             per le cisterne mobili [9].
                5.4.2.2.  Un unico documento può riunire le informazioni che devono ¿ gurare nel documento di
                     trasporto delle merci pericolose e nel certi¿ cato di carico del contenitore o del veicolo;

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