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IMDG (1) al trasportatore marittimo da parte dei responsabili
del carico del contenitore [13] (2) .
Un unico documento (vedi ad esempio 5.4.5) [14] può soddisfare
le funzioni del documento di trasporto prescritto al 5.4.1 e del cer-
ti¿ cato di carico del contenitore o del veicolo [7] di cui sopra [11] [15].
Se un unico documento soddisfa [13] il ruolo di questi documenti, è
suႈ ciente, per fare questo, inserire nel documento di trasporto una
dichiarazione indicante che il carico del contenitore o del veicolo [7]
è stato eႇ ettuato conformemente ai regolamenti modali [8] applica-
bili, con l'identi¿ cazione della persona responsabile del certi¿ cato di
carico del contenitore o del veicolo [7].
[16]
Se un trasporto di merci pericolose in un veicolo precede un percor-
so marittimo, un "certi¿ cato di carico del contenitore o del veicolo"
conforme alla sezione 5.4.2 del Codice IMDG (1), (2) può anche
essere fornito [13] con il documento di trasporto [9].
__________
(1) L'Organizzazione marittima internazionale (IMO), l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIT)
e la Commissione economica per l'Europa (CEE-ONU) [1] hanno ugualmente messo a punto
delle direttive sulla pratica del caricamento delle merci nei mezzi di trasporto e la formazione
corrispondente che sono pubblicate sotto il titolo "Codice di buona pratica OMI/OIT/CEE-ONU
per il carico delle merci nelle unità di trasporto (Codice CTU)" [10].
(2) La sezione 5.4.2 del Codice IMDG (Emendamento 40-20) [12] prescrive quanto segue:
"5.4.2. Certi¿ cato di carico di un contenitore/veicolo
5.4.2.1. Quando i colli contenenti merci pericolose sono caricati o imballati in un contenitore o
veicolo, le persone responsabili del carico del contenitore o del veicolo devono fornire
un "certi¿ cato di carico del contenitore o del veicolo", indicante il o i numeri d’identi-
¿ cazione del contenitore o del veicolo e attestante che l’operazione è stata condotta
conformemente alle seguenti condizioni:
1. Il contenitore o il veicolo era pulito e asciutto e apparentemente atto a ricevere le
merci;
2. I colli che devono essere separati conformemente alle applicabili disposizioni di
separazione non sono stati imballati insieme su o nel contenitore o nel veicolo [a
meno che l’autorità competente interessata abbia dato il suo accordo conformemente
al 7.3.4.1 [10] (del Codice IMDG)];
3. Tutti i colli sono stati esaminati esteriormente per rivelare difetti, e solo i colli in buono
stato sono stati caricati;
4. I fusti sono stati stivati in posizione verticale, salvo altrimenti autorizzato dall’autorità
competente, e tutte le merci sono state caricate in modo appropriato e, se del caso,
convenientemente stivati con adeguati materiali di protezione, tenuto conto del o
dei modi di trasporto previsti;
5. Le merci caricate alla rinfusa sono state uniformemente ripartite nel contenitore o
nel veicolo;
6. Per le spedizioni comprendenti merci della classe 1, diverse dalla divisione 1.4, il
contenitore o il veicolo è strutturalmente atto all’impiego conformemente al 7.1.2
[10] (del Codice IMDG);
7. Il contenitore o il veicolo e i colli sono marcati, ed etichettati in modo appropriato;
8. Se le materie che presentano un rischio di as¿ ssia sono utilizzate per la refrigerazione o
il condizionamento (come la neve carbonica (n. ONU 1845) o l’azoto liquido refrigerato
(n. ONU 1977) o l’argon liquido refrigerato (n. ONU 1951)), il contenitore o il veicolo
reca un marchio all'esterno conformemente al 5.5.3.6 (del codice IMDG); e [5]
9. Il documento di trasporto per le merci pericolose, prescritto dal 5.4.1 (del Codice
IMDG) è stato ricevuto per ogni spedizione di merci pericolose caricate nel conte-
nitore o nel veicolo.
NOTA: Il certi¿ cato di carico del contenitore o del veicolo non è richiesto
per le cisterne mobili [9].
5.4.2.2. Un unico documento può riunire le informazioni che devono ¿ gurare nel documento di
trasporto delle merci pericolose e nel certi¿ cato di carico del contenitore o del veicolo;
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