Page 221 - ADR 2023
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Equipaggiamenti di protezione generale e individuale, per attuare le
                 misure di ordine generale e per gli interventi di emergenza speci¿ ci per
                  i diversi pericoli, che devono essere a bordo dell'unità di trasporto [17]
                              conformemente alla sezione 8.1.5 dell’ADR
                 Ogni unità di trasporto [10] deve avere a bordo il seguente equipaggiamento:
                 -  per ogni veicolo, un ceppo di dimensioni adeguate alla massa massima del
                   veicolo ed al diametro delle ruote;
                 -  due segnali d’avvertimento autoportanti;
                 - liquido lavaocchi  a ; e
                 per ogni membro dell’equipaggio
                 - un indumento À uorescente [13];
                 -  una lampada portatile;
                 -  un paio di guanti di protezione; e
                 -  un mezzo di protezione degli occhi [14].
                 Equipaggiamento supplementare richiesto per certe classi
                 -  una maschera di evacuazione d’emergenza, per ogni membro dell’equipag-
                   gio del veicolo, deve essere a bordo dell'unità di trasporto [17] per i numeri
                   d’etichetta di pericolo 2.3 o 6.1;
                 - un badile  b ;
                 - un copritombino  b ;
                 -  un recipiente per la raccolta [11]  b .

                 a   Non richiesto per i numeri d’etichetta di pericolo 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 e 2.3.  5.4
                 [15]
                 b   Richiesto solo per i solidi ed i liquidi con i numeri d’ etichetta di pericolo 3, 4.1, 4.3, 8 e 9 [8].

                5.4.3.5.   [19] Le parti contraenti devono fornire al Segretariato della CEE-

                           ONU la traduzione u௻ ciale delle istruzioni scritte in una o più
                           lingue nazionali, ai sensi della presente sezione. Il segretariato
                           della CEE-ONU mette a disposizione di tutte le Parti Contraenti le
                           versioni nazionali delle istruzioni scritte che ha ricevuto.
                 Note redazione per 5.4.3
                   [1]  Parole così sostituite dagli emendamenti ADR 2009.
                   [2]  Con gli emendamenti ADR 2009 sono state soppresse le seguenti parole: "a) - il nome della
                    materia o dell’oggetto o del gruppo di merci; - la classe; e - il numero ONU o, per un gruppo di
                    merci, i numeri ONU; b) la natura del pericolo presentato da queste merci come pure le misure
                    che deve prendere il conducente e i mezzi di protezione individuale che deve utilizzare; c) le
                    misure d'ordine generale da prendere, per esempio avvertire gli altri utilizzatori della strada
                    e i passanti e chiamare la polizia e/o i pompieri; d) le misure supplementari da prendere per
                    fare fronte a perdite o versamenti leggeri e come evitare che si aggravino, a condizione che
                    ciò non comporti rischi personali; e) le misure speciali da prendere, se del caso, per certe
                    merci; f) se del caso l'equipaggiamento necessario per l'applicazione delle misure di ordine
                    generale e, se del caso, delle misure supplementari e/o speciali.".
                   [3]  Sottosezione così sostituita dagli emendamenti ADR 2009 e soppresse le sottosezioni da
                    5.4.3.5 a 5.4.3.8.
                   [4]  Parole così sostituite con corrigendum 1 agli emendamenti ADR 2009.
                   [5]  Parole così sostituite con corrigendum 1 all'ADR 2009 - aprile 2009.
                   [6]  Con gli emendamenti ADR 2011 sono state soppresse le seguenti parole: "Impedire che
                    perdite di materie conÀ uiscano nelle acque circostanti o nelle fognature.".


                         Accordo ADR 2023                                    1157




                                                                           13/10/2022   17:13:44
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