Page 221 - ADR 2023
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Equipaggiamenti di protezione generale e individuale, per attuare le
misure di ordine generale e per gli interventi di emergenza speci¿ ci per
i diversi pericoli, che devono essere a bordo dell'unità di trasporto [17]
conformemente alla sezione 8.1.5 dell’ADR
Ogni unità di trasporto [10] deve avere a bordo il seguente equipaggiamento:
- per ogni veicolo, un ceppo di dimensioni adeguate alla massa massima del
veicolo ed al diametro delle ruote;
- due segnali d’avvertimento autoportanti;
- liquido lavaocchi a ; e
per ogni membro dell’equipaggio
- un indumento À uorescente [13];
- una lampada portatile;
- un paio di guanti di protezione; e
- un mezzo di protezione degli occhi [14].
Equipaggiamento supplementare richiesto per certe classi
- una maschera di evacuazione d’emergenza, per ogni membro dell’equipag-
gio del veicolo, deve essere a bordo dell'unità di trasporto [17] per i numeri
d’etichetta di pericolo 2.3 o 6.1;
- un badile b ;
- un copritombino b ;
- un recipiente per la raccolta [11] b .
a Non richiesto per i numeri d’etichetta di pericolo 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 e 2.3. 5.4
[15]
b Richiesto solo per i solidi ed i liquidi con i numeri d’ etichetta di pericolo 3, 4.1, 4.3, 8 e 9 [8].
5.4.3.5. [19] Le parti contraenti devono fornire al Segretariato della CEE-
ONU la traduzione u ciale delle istruzioni scritte in una o più
lingue nazionali, ai sensi della presente sezione. Il segretariato
della CEE-ONU mette a disposizione di tutte le Parti Contraenti le
versioni nazionali delle istruzioni scritte che ha ricevuto.
Note redazione per 5.4.3
[1] Parole così sostituite dagli emendamenti ADR 2009.
[2] Con gli emendamenti ADR 2009 sono state soppresse le seguenti parole: "a) - il nome della
materia o dell’oggetto o del gruppo di merci; - la classe; e - il numero ONU o, per un gruppo di
merci, i numeri ONU; b) la natura del pericolo presentato da queste merci come pure le misure
che deve prendere il conducente e i mezzi di protezione individuale che deve utilizzare; c) le
misure d'ordine generale da prendere, per esempio avvertire gli altri utilizzatori della strada
e i passanti e chiamare la polizia e/o i pompieri; d) le misure supplementari da prendere per
fare fronte a perdite o versamenti leggeri e come evitare che si aggravino, a condizione che
ciò non comporti rischi personali; e) le misure speciali da prendere, se del caso, per certe
merci; f) se del caso l'equipaggiamento necessario per l'applicazione delle misure di ordine
generale e, se del caso, delle misure supplementari e/o speciali.".
[3] Sottosezione così sostituita dagli emendamenti ADR 2009 e soppresse le sottosezioni da
5.4.3.5 a 5.4.3.8.
[4] Parole così sostituite con corrigendum 1 agli emendamenti ADR 2009.
[5] Parole così sostituite con corrigendum 1 all'ADR 2009 - aprile 2009.
[6] Con gli emendamenti ADR 2011 sono state soppresse le seguenti parole: "Impedire che
perdite di materie conÀ uiscano nelle acque circostanti o nelle fognature.".
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