Page 166 - ADR 2023
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Per i gas assegnati ad una rubrica n.a.s. solo la denominazio-
                           ne tecnica  (1)  del gas deve essere indicata a complemento del
                           numero ONU.
                           Per le miscele indicare al massimo i due componenti che con-
                           tribuiscono in modo predominante ai pericoli;
                        b)  per i gas compressi che sono caricati in massa e per i gas
                           liquefatti, o la massa massima ammissibile di riempimento e la
                           tara del recipiente compresi gli accessori in opera al momento
                           del riempimento, o la massa lorda;
                        c)  la data (anno) del successivo controllo periodico.
                        Queste indicazioni [18] possono essere impresse, o indicate su una
                        placca segnaletica o su una etichetta durevole ¿ ssata al recipiente,
                        o indicate mediante un marchio [18] aderente e ben visibile, per
                        esempio stampaggio o ogni altro procedimento equivalente.
                             NOTE 1.  Cfr. anche 6.2.2.7 [1].
                                  2.  Per i recipienti non ricaricabili, cfr. 6.2.2.8 [1].
             5.2.1.7.   Disposizioni speciali per la marcatura dei materiali radioattivi
                        [14]
             5.2.1.7.1.   Ogni collo deve portare, sulla super¿ cie esterna dell'imballaggio,
                        l'indicazione dello speditore o del destinatario o di entrambi, scritta
                        in modo leggibile e durevole. Ogni sovrimballaggio deve recare
                        in modo leggibile e durevole sulla super¿ cie esterna l’indicazione
                        dello speditore o del destinatario o di entrambi, a meno che questi
                        marchi non siano perfettamente visibili per tutti i colli all'interno del
                        sovrimballaggio [13].

             5.2.1.7.2.   Ogni collo, escluso i colli esenti, deve portare, sulla super¿ cie
                        esterna dell'imballaggio, il numero ONU preceduto dalle lettere

                        "UN" e la designazione uႈ ciale di trasporto, scritte in modo leggibile
                        e durevole. La marcatura dei colli esenti deve essere conforme a
                        quanto indicato al 5.1.5.4.1 [12].
             5.2.1.7.3.   Ogni collo avente una massa lorda superiore a 50 kg deve portare
                        sulla super¿ cie esterna dell'imballaggio l'indicazione della sua massa
                        lorda ammissibile, scritta in modo leggibile e durevole.
             5.2.1.7.4.   Ogni collo conforme a:
                        a)  un modello di "collo industriale di tipo IP-1", "collo industriale di tipo
                           IP-2", "collo industriale di tipo IP-3" [2] deve portare sulla super¿ cie
                           esterna dell'imballaggio la dicitura "TIPO IP-1", "TIPO IP-2" o "TIPO
                           IP-3", come appropriato, scritta in modo leggibile e durevole;
                        b)  un modello di collo di tipo A deve portare sulla super¿ cie esterna
             __________
             (1)   È permesso utilizzare uno dei seguenti termini in luogo della denominazione tecnica:
                -  per il n. 1078 gas frigorifero, n.a.s.: miscela F1, miscela F2, miscela F3;
                -  per il n. 1060 metilacetilene e propadiene in miscela stabilizzata: miscela P1, miscela P2;
                -  per il n. 1965 idrocarburi gassosi liquefatti, n.a.s.: miscela A o butano [3], miscela A01 o butano
                 [3], miscela A02 o butano [3], miscela A0 o butano [3], miscela A1, miscela B, miscela B1,
                 miscela B2, miscela C o propano [3]; [4]
                -  per il n. ONU 1010 Butadieni, stabilizzati: Butadiene -1.2, stabilizzato, Butadiene -1.3, stabilizzato;
                -  per il n. ONU 1012 Butilene: 1-butilene, cis-2-butilene, trans-2-butilene, butileni in miscela. [31]

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