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potranno essere oggetto, sui loro territori, di trasporti internazionali a condizioni meno
             rigorose di quelle imposte dagli Allegati al presente Accordo. Gli accordi particolari,
             bilaterali o multilaterali, contemplati dal presente paragrafo, devono essere comunicati
             al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che li comunicherà
             alle Parti contraenti non fi rmatarie di tali accordi.
                                          Articolo 5
                   I trasporti ai quali si applica il presente Accordo rimangono sottoposti alle
             prescrizioni nazionali o internazionali riguardanti, in modo generale, la circolazione
             stradale, i trasporti stradali internazionali o gli scambi internazionali di merci.
                                          Articolo 6
                   1. I paesi membri della Commissione economica per l'Europa e i paesi ammessi
             a tale Commissione a titolo consultivo conformemente al paragrafo 8 del mandato
             di questa Commissione possono diventare Parti contraenti del presente Accordo:
             a)  fi rmandolo;
             b) ratifi candolo dopo averlo fi rmato con riserva di ratifi ca;
             c) aderendovi.
                   2. I paesi suscettibili di partecipare ad alcuni lavori della Commissione econo-
             mica per l'Europa in applicazione del paragrafo 11 del mandato di tale Commissione
             possono diventare Parti contraenti del presente Accordo aderendovi dopo la sua
             entrata in vigore.
                   3. L'Accordo sarà aperto alla fi rma fi no al 15 dicembre 1957. Dopo tale data
             sarà aperto all'adesione.
                   4. La ratifi ca o l'adesione deve essere eff ettuata mediante il deposito di uno
             strumento presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
                                          Articolo 7
                   1. Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui il numero
             dei paesi menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 6 che l'avranno fi rmato senza riserva
             di ratifi ca o che avranno depositato i loro strumenti di ratifi ca o di adesione sarà stato
             portato a cinque. Tuttavia, i suoi Allegati si applicheranno solo sei mesi dopo l'entrata
             in vigore dell'Accordo stesso.
                   2. Per ogni paese che ratifi cherà il presente Accordo o vi aderirà dopo che
             cinque dei paesi menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 6 l'avranno fi rmato senza
             riserva di ratifi ca o avranno depositato i loro strumenti di ratifi ca o di adesione, il pre-
             sente Accordo entrerà in vigore un mese dopo il deposito dello strumento di ratifi ca
             o di adesione di detto paese, e i suoi Allegati saranno applicati per tale paese, o alla
             stessa data, se essi sono già in vigore in quel momento, oppure, in mancanza di ciò,
             alla data alla quale essi saranno applicati in virtù delle disposizioni del paragrafo 1
             del presente articolo.
                                          Articolo 8
                   1. Ogni Parte contraente potrà denunciare il presente accordo mediante
             notifi ca indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
                   2. La denuncia prenderà eff etto dodici mesi dopo la data in cui il Segretario
             generale ne avrà ricevuto notifi ca.

                                          Articolo 9
                   1. Il presente Accordo cesserà di produrre i suoi eff etti se, dopo la sua entrata
             in vigore, il numero delle Parti contraenti è inferiore a cinque durante dodici mesi
             consecutivi.
                   2. Nel caso in cui un accordo mondiale relativo alla regolamentazione del
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