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PREMESSA
                                    (tratta dal sito www. unece.org)


                 Generalità
                      L’Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su
                 strada (ADR), siglato a Ginevra il 30 settembre 1957 sotto l’egida della Commissione
                 economica delle Nazioni Unite per l’Europa, è entrato in vigore il 29 gennaio 1968.
                 L’Accordo propriamente detto è stato modifi cato dal Protocollo recante emendamento
                 all’articolo 14, paragrafo 3, siglato a New York il 21 agosto 1975, che è entrato in
                 vigore il 19 aprile 1985.
                      Secondo l’articolo 2 dell’Accordo, le merci pericolose per le quali l’Allegato A
                 esclude il trasporto non devono essere oggetto di trasporto internazionale, tuttavia, è
                 autorizzato il trasporto delle rimanenti merci pericolose nel rispetto:
                 •  delle condizioni imposte dall’Allegato A per le merci di cui trattasi, in particolare
                   per il loro imballaggio ed etichettatura, e
                 •  le condizioni imposte dall’Allegato B, con particolare riferimento alla costruzione,
                   equipaggiamento e circolazione dei veicoli che trasportano le merci in questione.
                      Tuttavia, secondo l’articolo 4, ogni Parte contraente conserva il diritto di rego-
                 lare o vietare, per ragioni diverse dalla sicurezza del trasporto su strada, l’ingresso
                 nel proprio territorio di merci pericolose. Le Parti contraenti conservano ugualmente
                 il diritto di concordare, mediante speciali accordi bilaterali o multilaterali, che alcune
                 merci pericolose per le quali l’Allegato A vieta ogni trasporto internazionale possano,
                 sotto certe condizioni, essere oggetto di trasporto internazionale sui loro territori, o che
                 queste merci pericolose per le quali è autorizzato il trasporto internazionale secondo
                 l’Allegato A, possano, sul loro territorio, essere trasportate secondo condizioni meno
                 rigorose di quelle previste dagli Allegati A e B.
                      Gli allegati A e B sono stati regolarmente modifi cati e aggiornati dopo l’entrata
                 in vigore dell’ADR.
                 Struttura degli Allegati A e B
                      Il Gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose (WP.15) del Comitato
                 dei trasporti interni della Commissione economica per l’Europa, ha deciso, nella sua
                 cinquantunesima sessione (26-30 ottobre 1992), su proposta dell’Unione internazio-
                 nale dei trasporti su strada (IRU) (TRANS/WP.15/124, par. 100-108), di ristrutturare
                 gli Allegati A e B. Questa ristrutturazione mirava principalmente a rendere queste
                 prescrizioni più accessibili rendendole di più facile impiego, in modo da poter essere
                 applicate con più facilità non solo ai trasporti internazionali su strada, ma anche ai
                 trasporti nazionali nella prospettiva della legislazione nazionale degli Stati europei
                 o della legislazione comunitaria europea, e assicurare così in ultima istanza un
                 quadro regolamentare coordinato a livello europeo. Sembrerebbe così necessario
                 distinguere con maggior chiarezza gli obblighi dei diversi operatori nella catena di
                 trasporto, di raggruppare in modo più sistematico le prescrizioni che competono a
                 ciascuno di questi operatori e di separare le prescrizioni di ordine giuridico dell’ADR
                 dalle norme europee o internazionali che possono essere applicate per osservare
                 queste prescrizioni.
                      La struttura corrisponde a quella del Regolamento tipo allegato alle Racco-
                 mandazioni relative al trasporto delle merci pericolose delle Nazioni Unite, del Codice
                 marittimo internazionale delle merci pericolose (codice IMDG) e del Regolamento
                 riguardante il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID).
                      Essa comprende nove parti, che restano però suddivise in due allegati con-
                 formemente all’art. 2 dell’Accordo propriamente detto:


                         Accordo ADR 2023                                        5




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