Page 9 - ADR 2023
P. 9

ACCORDO EUROPEO
                             RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE
                             DELLE MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR)

                                       LE PARTI CONTRAENTI,
                 DESIDEROSE  di accrescere la sicurezza dei trasporti internazionali su strada,
                                           CONVENGONO
                                            quanto segue:

                                              Articolo 1
                      Ai fi ni del presente Accordo si intende:
                 a)  per “veicolo”, ogni veicolo a motore diverso da un veicolo appartenente o alle
                   dipendenze delle forze armate di una Parte contraente, previsto per circolare
                   su strada, completo o incompleto, avente almeno quattro ruote, la cui velocità
                   massima progettata sia superiore a 25 km/h, assieme ai suoi rimorchi, ad ecce-
                   zione dei veicoli che si muovono su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutti
                   i macchinari mobili  [1]  ;
                 b) per "merci pericolose", le materie e gli oggetti di cui gli Allegati A e B vietano il
                   trasporto internazionale su strada o lo autorizzano solo a certe condizioni;
                 c) per "trasporto internazionale", ogni trasporto eff ettuato sul territorio di almeno
                   due Parti contraenti mediante i veicoli defi niti al punto a) qui sopra.
                                              Articolo 2
                      1. Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 4, le merci peri-
                 colose di cui l'Allegato A esclude il trasporto non devono essere oggetto di trasporti
                 internazionali.
                      2. I trasporti internazionali delle altre merci pericolose sono autorizzati se
                 sono soddisfatte:
                 a)  le condizioni che impone l'Allegato A per le merci in causa, in particolare per il
                   loro imballaggio e la loro etichettatura, e
                 b)  le condizioni che impone l'Allegato B, in particolare per la costruzione, l'equipag-
                   giamento e la circolazione del veicolo trasportante le merci in causa, sotto riserva
                   delle prescrizioni del paragrafo 2 dell'art. 4.
                                              Articolo 3
                      Gli Allegati al presente Accordo sono parte integrante dell'Accordo stesso.

                                              Articolo 4
                      1. Ogni Parte contraente conserva il diritto di regolamentare o di vietare per
                 ragioni diverse dalla sicurezza durante il trasporto, l'entrata sul suo territorio di merci
                 pericolose.
                      2. I veicoli che erano in servizio sul territorio di una Parte contraente all'entrata
                 in vigore del presente Accordo o che sono stati messi in servizio entro i due mesi
                 successivi a tale entrata in vigore potranno, per un periodo di tre anni da tale entrata
                 in vigore, eff ettuare un trasporto internazionale di merci pericolose anche se la loro
                 costruzione e il loro equipaggiamento non soddisfano interamente le condizioni
                 imposte dall'Allegato B per il trasporto in causa. Clausole speciali dell'Allegato B
                 possono, tuttavia, ridurre tale periodo.
                      3. Le Parti contraenti conservano il diritto di convenire, mediante accordi
                 particolari bilaterali o multilaterali, che alcune delle merci pericolose di cui il presente
                 Accordo vieta ogni trasporto internazionale potranno, sotto particolari condizioni, essere
                 oggetto di trasporti internazionali sui loro territori o che le merci pericolose di cui il
                 presente Accordo autorizza il trasporto internazionale solo a determinate condizioni
                         Accordo ADR 2023                                        9




                                                                           13/10/2022   17:08:24
          ADR_2023.indd   9                                                13/10/2022   17:08:24
          ADR_2023.indd   9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14