Page 9 - ADR 2023
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ACCORDO EUROPEO
RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE
DELLE MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR)
LE PARTI CONTRAENTI,
DESIDEROSE di accrescere la sicurezza dei trasporti internazionali su strada,
CONVENGONO
quanto segue:
Articolo 1
Ai fi ni del presente Accordo si intende:
a) per “veicolo”, ogni veicolo a motore diverso da un veicolo appartenente o alle
dipendenze delle forze armate di una Parte contraente, previsto per circolare
su strada, completo o incompleto, avente almeno quattro ruote, la cui velocità
massima progettata sia superiore a 25 km/h, assieme ai suoi rimorchi, ad ecce-
zione dei veicoli che si muovono su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutti
i macchinari mobili [1] ;
b) per "merci pericolose", le materie e gli oggetti di cui gli Allegati A e B vietano il
trasporto internazionale su strada o lo autorizzano solo a certe condizioni;
c) per "trasporto internazionale", ogni trasporto eff ettuato sul territorio di almeno
due Parti contraenti mediante i veicoli defi niti al punto a) qui sopra.
Articolo 2
1. Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 4, le merci peri-
colose di cui l'Allegato A esclude il trasporto non devono essere oggetto di trasporti
internazionali.
2. I trasporti internazionali delle altre merci pericolose sono autorizzati se
sono soddisfatte:
a) le condizioni che impone l'Allegato A per le merci in causa, in particolare per il
loro imballaggio e la loro etichettatura, e
b) le condizioni che impone l'Allegato B, in particolare per la costruzione, l'equipag-
giamento e la circolazione del veicolo trasportante le merci in causa, sotto riserva
delle prescrizioni del paragrafo 2 dell'art. 4.
Articolo 3
Gli Allegati al presente Accordo sono parte integrante dell'Accordo stesso.
Articolo 4
1. Ogni Parte contraente conserva il diritto di regolamentare o di vietare per
ragioni diverse dalla sicurezza durante il trasporto, l'entrata sul suo territorio di merci
pericolose.
2. I veicoli che erano in servizio sul territorio di una Parte contraente all'entrata
in vigore del presente Accordo o che sono stati messi in servizio entro i due mesi
successivi a tale entrata in vigore potranno, per un periodo di tre anni da tale entrata
in vigore, eff ettuare un trasporto internazionale di merci pericolose anche se la loro
costruzione e il loro equipaggiamento non soddisfano interamente le condizioni
imposte dall'Allegato B per il trasporto in causa. Clausole speciali dell'Allegato B
possono, tuttavia, ridurre tale periodo.
3. Le Parti contraenti conservano il diritto di convenire, mediante accordi
particolari bilaterali o multilaterali, che alcune delle merci pericolose di cui il presente
Accordo vieta ogni trasporto internazionale potranno, sotto particolari condizioni, essere
oggetto di trasporti internazionali sui loro territori o che le merci pericolose di cui il
presente Accordo autorizza il trasporto internazionale solo a determinate condizioni
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