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2. Se una conferenza è convocata conformemente al paragrafo 1 del pre-
sente articolo, il Segretario generale avviserà tutte le Parti contraenti invitandole
a presentare, entro un periodo di tre mesi, le proposte che esse desidererebbero
fossero esaminate dalla conferenza. Il Segretario generale comunicherà a tutte le
Parti contraenti l'ordine del giorno provvisorio della conferenza come pure il testo di
tali proposte, almeno tre mesi prima dalla data di apertura della conferenza.
3. Il Segretario generale inviterà ad ogni conferenza convocata conformemente
al presente articolo tutti i paesi contemplati al paragrafo 1 dell'articolo 6, come pure
i paesi divenuti Parti contraenti in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 6.
Articolo 14
1. Indipendentemente dalla procedura di revisione prevista all'articolo 13, ogni
Parte contraente potrà proporre una o più modifi che agli Allegati al presente Accordo.
A tale scopo, essa ne trasmetterà il testo al Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. Per ottenere la concordanza di tali Allegati con gli altri accordi
internazionali relativo al trasporto delle merci pericolose, il Segretario generale potrà
ugualmente proporre delle modifi che agli Allegati al presente Accordo.
Inoltre egli può proporre emendamenti agli Allegati al presente Accordo,
adottati dal Gruppo di Lavoro per il trasporto delle merci pericolose facente capo al
Comitato per il trasporto interno della Commissione economica per l’Europa delle
Nazioni Unite, su richiesta del Gruppo di Lavoro [2] .
2. Il Segretario generale comunicherà a tutte le Parti contraenti e porterà a
conoscenza degli altri paesi contemplati al paragrafo 1 dell'articolo 6 ogni proposta
fatta conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
3. [3] Ogni progetto di modifi ca agli Allegati si riterrà accettato a meno che,
entro un periodo di tre mesi a partire dalla data con la quale il Segretario generale
lo ha trasmesso, almeno un terzo delle Parti contraenti, o cinque tra loro se il terzo
è superiore a tale cifra, non avranno notifi cato per scritto al Segretario generale la
loro opposizione alla modifi ca proposta. Se la modifi ca si ritiene accettata, entrerà
in vigore per tutte le Parti contraenti, o al termine di un nuovo periodo che sarà di tre
mesi, salvo nei casi sotto indicati:
a) nel caso in cui, modifi che analoghe sono state apportate o saranno verosimilmen-
te apportate agli altri accordi internazionali indicati al paragrafo 1 del presente
articolo, la modifi ca entrerà in vigore allo scadere di un periodo che sarà fi ssato
dal Segretario generale in modo da permettere comunque l'entrata in vigore si-
multanea di detta modifi ca e di quelle che se sono state o saranno verosimilmente
apportate a questi altri accordi; il termine non potrà tuttavia essere inferiore ad
un mese;
b) la Parte contraente, o se del caso il Segretario generale, che presenta la propo-
sta di emendamento in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo, può
specifi care nella proposta ai fi ni dell’entrata in vigore dell’emendamento, qualora
sia accettato, un periodo superiore ad una durata di tre mesi [1] .
4. Il Segretario Generale comunicherà il più presto possibile a tutte le Parti
contraenti e a tutti i paesi contemplati al paragrafo 1 dell'art. 6 ogni obiezioni ricevuta
dalle Parti contraenti contro una modifi ca proposta.
5. Se il progetto di modifi ca agli Allegati non viene accettato, ma se almeno
una Parte contraente, diversa da quella che lo ha proposto, ha notifi cato per scritto
al Segretario generale il suo accordo al progetto, sarà convocata dal Segretario
generale una riunione di tutte le Parti contraenti e di tutti i paesi contemplati al pa-
ragrafo 1 dell'articolo 6 entro un periodo di tre mesi a partire dal termine del periodo
di tre mesi previsto dal paragrafo 3 del presente articolo per opporsi alla modifi ca. Il
Segretario generale può ugualmente invitare a questa riunione rappresentanti:
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