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a) delle organizzazioni internazionali governative aventi competenza in materia di
trasporto;
b) delle organizzazioni internazionali non governative le cui attività siano direttamente
legate ai trasporti di merci pericolose sui territori delle Parti contraenti.
6. Ogni modifi ca adottata da più della metà del numero totale delle Parti
contraenti ad una riunione convocata conformemente al paragrafo 5 del presente
articolo entrerà in vigore per tutte le Parti contraenti conformemente alle modalità
decise durante la detta riunione dalla maggioranza delle Parti contraenti che prendono
parte alla riunione.
Articolo 15
Oltre le notifi che previste agli articoli 13 e 14, il Segretario generale dell'Or-
ganizzazione delle Nazioni Unite notifi cherà ai paesi contemplati al paragrafo 1
dell'articolo 6 come pure a quelli divenuti Parti contraenti in applicazione del paragrafo
2 dell'articolo 6:
a) le fi rme, le ratifi che e le adesioni, conformemente all'articolo 6;
b) le date in cui il presente Accordo e i suoi Allegati entreranno in vigore, conforme-
mente all'articolo 7;
c) le denunce, conformemente all'articolo 8;
d) l'abrogazione dell'Accordo, conformemente all'articolo 9;
e) le notifi che e denunce ricevute, conformemente all'articolo 10;
f) le dichiarazioni e le notifi che ricevute, conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell'ar-
ticolo 12;
g) l'accettazione e la data di entrata in vigore delle modifi che, conformemente ai
paragrafi 3 e 6 dell'articolo 14.
Articolo 16
1. Il Protocollo di fi rma del presente Accordo avrà la stessa forza, valore e
durata dell'Accordo stesso di cui sarà considerato parte integrante.
2. Nessuna riserva al presente Accordo è ammessa ad eccezione di quelle
scritte nel Protocollo di fi rma e di quelle formulate conformemente all'articolo 12.
Articolo 17
Dopo il 15 dicembre 1957, l'originale del presente Accordo sarà depositato
presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne trasmet-
terà copie certifi cate a ciascuno dei paesi contemplati al paragrafo 1 dell'articolo 6.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno fi rmato il presente
Accordo.
FATTO A GINEVRA, il trenta settembre millenovecentocinquantasette, in un solo
esemplare, in lingua inglese e francese per il testo dell'Accordo propriamente detto,
e in lingua francese per gli allegati, i due testi facenti ugualmente fede per l'Accordo
propriamente detto.
Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è invitato a redigere
una traduzione degli Allegati in lingua inglese avente valore di testo uffi ciale e ad
unire questa traduzione alle copie autenticate contemplate all'articolo 17.
[1] Lettera così sostituita con Protocollo di emendamento adottato a Ginevra il 28.10.1993
e ratifi cato con legge 20.1.1997, n. 16.
[2] Periodo aggiunto con Protocollo di emendamento adottato a Ginevra il 28.10.1993 e
ratifi cato con legge 20.1.1997, n. 16.
[3] Il paragrafo comprende una modifi ca entrata in vigore il 19 aprile 1985 conformemente
al Protocollo pubblicato come integrazione n. 1 al documento ECE-TRANS-60 (vol.1).
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