Page 13 - ADR 2023
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a)  delle organizzazioni internazionali governative aventi competenza in materia di
                   trasporto;
                 b)  delle organizzazioni internazionali non governative le cui attività siano direttamente
                   legate ai trasporti di merci pericolose sui territori delle Parti contraenti.
                      6. Ogni modifi ca adottata da più della metà del numero totale delle Parti
                 contraenti ad una riunione convocata conformemente al paragrafo 5 del presente
                 articolo entrerà in vigore per tutte le Parti contraenti conformemente alle modalità
                 decise durante la detta riunione dalla maggioranza delle Parti contraenti che prendono
                 parte alla riunione.
                                             Articolo 15
                      Oltre le notifi che previste agli articoli 13 e 14, il Segretario generale dell'Or-
                 ganizzazione delle Nazioni Unite notifi cherà ai paesi contemplati al paragrafo 1
                 dell'articolo 6 come pure a quelli divenuti Parti contraenti in applicazione del paragrafo
                 2 dell'articolo 6:
                 a) le fi rme, le ratifi che e le adesioni, conformemente all'articolo 6;
                 b)  le date in cui il presente Accordo e i suoi Allegati entreranno in vigore, conforme-
                   mente all'articolo 7;
                 c)  le denunce, conformemente all'articolo 8;
                 d)  l'abrogazione dell'Accordo, conformemente all'articolo 9;
                 e) le notifi che e denunce ricevute, conformemente all'articolo 10;
                 f)  le dichiarazioni e le notifi che ricevute, conformemente ai paragrafi  1 e 2 dell'ar-
                   ticolo 12;
                 g)  l'accettazione e la data di entrata in vigore delle modifi che, conformemente ai
                   paragrafi  3 e 6 dell'articolo 14.
                                             Articolo 16
                      1. Il Protocollo di fi rma del presente Accordo avrà la stessa forza, valore e
                 durata dell'Accordo stesso di cui sarà considerato parte integrante.
                      2. Nessuna riserva al presente Accordo è ammessa ad eccezione di quelle
                 scritte nel Protocollo di fi rma e di quelle formulate conformemente all'articolo 12.
                                             Articolo 17
                        Dopo il 15 dicembre 1957, l'originale del presente Accordo sarà depositato
                 presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne trasmet-
                 terà copie certifi cate a ciascuno dei paesi contemplati al paragrafo 1 dell'articolo 6.

                 IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno fi rmato il presente
                 Accordo.
                 FATTO A GINEVRA, il trenta settembre millenovecentocinquantasette, in un solo
                 esemplare, in lingua inglese e francese per il testo dell'Accordo propriamente detto,
                 e in lingua francese per gli allegati, i due testi facenti ugualmente fede per l'Accordo
                 propriamente detto.
                 Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è invitato a redigere
                 una traduzione degli Allegati in lingua inglese avente valore di testo uffi  ciale e ad
                 unire questa traduzione alle copie autenticate contemplate all'articolo 17.
                   [1] Lettera così sostituita con Protocollo di emendamento adottato a Ginevra il 28.10.1993

                    e ratifi cato con  legge 20.1.1997, n. 16.

                   [2] Periodo aggiunto con Protocollo di emendamento adottato a Ginevra il 28.10.1993 e
                    ratifi cato con  legge 20.1.1997, n. 16.
                   [3] Il paragrafo comprende una modifi ca entrata in vigore il 19 aprile 1985 conformemente

                    al Protocollo pubblicato come integrazione n. 1 al documento ECE-TRANS-60 (vol.1).
                         Accordo ADR 2023                                       13




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