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PROTOCOLLO DI FIRMA
DELL'ACCORDO EUROPEO
RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE
DELLE MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR)
Al momento di fi rmare l'Accordo europeo relativo al traspor to internazionale
delle merci pericolose su strada (ADR), i sottoscritti debitamente autorizzati:
1. CONSIDERANDO che le condizioni di trasporto via mare delle merci pericolose
con destinazione o in provenienza dal Regno Unito diff eriscono essenzialmente da
quelle che sono prescritte dall'Allegato A dell'ADR e che è impossibile modifi carle
in breve termine per renderle conformi a questo,
TENENDO CONTO del fatto che il Regno Unito si è impegnato a sottoporre, a
titolo di modifi ca all'Allegato A, una Appendice speciale del citato Allegato A che
conterrà le disposizioni spe ciali applicabili ai trasporti strada-mare delle merci
pericolose tra il Continente e il Regno Unito,
DECIDONO che, fi no all'entrata in vigore di tale Appendice speciale, le merci peri-
colose che saranno trasportate in regime ADR con destinazione o in provenienza
dal Regno Unito dovranno soddisfare le disposizio ni dell'Allegato A dell'ADR e,
inoltre, le prescrizioni del Regno Unito per quanto concerne il trasporto per mare
delle merci pericolose;
2. PRENDONO NOTA di una dichiarazione del rappresentante della Francia secondo
la quale il Governo della Repubblica Francese si riserva, in deroga alle disposi-
zioni del paragrafo 2 dell'articolo 4, il diritto di non autorizzare i veicoli in servizio
sul territorio di un'altra Parte contraente, quale che sia la data della loro messa
in servizio, ad eff ettuare trasporti di merci pericolose sul territorio francese, se
non allorchè questi veicoli risponda no, o alle condizioni imposte per tali trasporti
dall'Allegato B, o alle condizioni imposte per il trasporto delle merci in causa dalla
regolamentazione francese per il trasporto su strada di merci pericolose;
3. RACCOMANDANO che, per quanto possibile, prima di essere presen tate con-
formemente al paragrafo 1 dell'articolo 14 o al paragrafo 2 dell'articolo 13, le
proposte di modifi ca al presente Accordo o ai suoi Allegati siano oggetto di una
discussione preventiva in seno alle riunioni degli esperti delle Parti contraenti e,
se necessario, degli altri paesi contemplati al paragrafo 1 dell'ar ticolo 6 dell'Ac-
cordo, come pure delle organizzazioni internazio nali contemplate al paragrafo 5
dell'articolo 14 dell'Accordo.
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