Page 15 - ADR 2023
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PROTOCOLLO DI FIRMA
                                     DELL'ACCORDO EUROPEO
                             RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE
                             DELLE MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR)


                      Al momento di fi rmare l'Accordo europeo relativo al traspor to internazionale
                 delle merci pericolose su strada (ADR), i sottoscritti debitamente autorizzati:
                 1. CONSIDERANDO che le condizioni di trasporto via mare delle merci pericolose
                   con destinazione o in provenienza dal Regno Unito diff eriscono essenzialmente da
                   quelle che sono prescritte dall'Allegato A dell'ADR e che è impossibile modifi carle
                   in breve termine per renderle conformi a questo,
                   TENENDO CONTO del fatto che il Regno Unito si è impegnato a sottoporre, a
                   titolo di modifi ca all'Allegato A, una Appendice speciale del citato Allegato A che
                   conterrà le disposizioni spe ciali applicabili ai trasporti strada-mare delle merci
                   pericolose tra il Continente e il Regno Unito,
                   DECIDONO che, fi no all'entrata in vigore di tale Appendice speciale, le merci peri-
                   colose che saranno trasportate in regime ADR con destinazione o in provenienza
                   dal Regno Unito dovranno soddisfare le disposizio ni dell'Allegato A dell'ADR e,
                   inoltre, le prescrizioni del Regno Unito per quanto concerne il trasporto per mare
                   delle merci pericolose;

                 2. PRENDONO NOTA di una dichiarazione del rappresentante della Francia secondo
                   la quale il Governo della Repubblica Francese si riserva, in deroga alle disposi-
                   zioni del paragrafo 2 dell'articolo 4, il diritto di non autorizzare i veicoli in servizio
                   sul territorio di un'altra Parte contraente, quale che sia la data della loro messa
                   in servizio, ad eff ettuare trasporti di merci pericolose sul territorio francese, se
                   non allorchè questi veicoli risponda no, o alle condizioni imposte per tali trasporti
                   dall'Allegato B, o alle condizioni imposte per il trasporto delle merci in causa dalla
                   regolamentazione francese per il trasporto su strada di merci pericolose;

                 3. RACCOMANDANO che, per quanto possibile, prima di essere presen tate con-
                   formemente al paragrafo 1 dell'articolo 14 o al paragrafo 2 dell'articolo 13, le
                   proposte di modifi ca al presente Accordo o ai suoi Allegati siano oggetto di una
                   discussione preventiva in seno alle riunioni degli esperti delle Parti contraenti e,
                   se necessario, degli altri paesi contemplati al paragrafo 1 dell'ar ticolo 6 dell'Ac-
                   cordo, come pure delle organizzazioni internazio nali contemplate al paragrafo 5
                   dell'articolo 14 dell'Accordo.


















                         Accordo ADR 2023                                       15




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