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trasporto delle merci pericolose venisse ad essere concluso, ogni disposizione del
presente Accordo che fosse in contraddizione con una qualsiasi delle disposizioni di
tale accordo mondiale sarebbe, nei rapporti tra le Parti del presente Accordo divenute
Parti dell'Accordo mondiale, e a datare dal giorno dell'entrata in vigore dello stesso,
automaticamente abolita e rimpiazzata ipso facto dalla corrispondente disposizione
dell'accordo mondiale.
Articolo 10
1. Ogni paese potrà, quando fi rmerà il presente Accordo senza riserva di
ratifi ca o al momento del deposito del suo strumento di ratifi ca o di adesione o in
qualsiasi successivo momento, dichiarare, mediante una notifi ca indirizzata al Segre-
tario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che il presente Accordo sarà
applicabile a tutto o parte dei territori che esso rappresenta sul piano internazionale.
L'Accordo e i suoi Allegati saranno applicabili al territorio o ai territori menzionati nella
notifi ca un mese dopo la ricezione di tale notifi ca da parte del Segretario generale.
2. Ogni paese che avrà fatto, conformemente al paragrafo 1 del presente ar-
ticolo, una dichiarazione avente per eff etto di rendere il presente Accordo applicabile
ad un territorio che esso rappresenta sul piano internazionale, potrà, conformemente
all'articolo 8, denunciare l'Accordo per quanto concerne il suddetto territorio.
Articolo 11
1. Ogni vertenza tra due o più Parti contraenti relativa all'interpretazione o
all'applicazione del presente Accordo sarà, per quanto possibile, regolata mediante
negoziato tra le Parti in causa.
2. Qualsiasi vertenza che non sia stata regolata mediante negoziato sarà
sottoposta ad arbitrato se una qualsiasi delle Parti contraenti in causa lo richieda
e sarà per conseguenza, rinviata ad uno o più arbitri scelti di comune accordo tra
le Parti in causa. Se, entro tre mesi a datare dalla domanda di arbitrato, le Parti in
causa non arrivassero a concordare sulla scelta di un arbitro o di arbitri, una qualsiasi
di tali Parti potrà chiedere al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite di designare un arbitro unico davanti al quale sarà rinviata la vertenza per la
decisione.
3. La sentenza dell'arbitro o degli arbitri designati conformemente al paragrafo
2 del presente articolo sarà obbligatoria per le Parti contraenti in causa.
Articolo 12
1. Ogni Parte contraente potrà, al momento in cui fi rmerà o ratifi cherà il pre-
sente Accordo o vi aderirà, dichiarare che non si considera legata dall'articolo 11. Le
altre Parti contraenti non saranno legate dall'articolo 11 verso ogni Parte contraente
che avrà formulato una tale riserva.
2. Ogni Parte contraente che avrà formulato una riserva conformemente
al paragrafo 1 del presente articolo potrà in ogni momento togliere questa riserva
mediante una notifi ca indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite.
Articolo 13
1. Dopo che il presente Accordo sarà stato in vigore per un periodo di tre anni,
ogni Parte contraente potrà, mediante una notifi ca indirizzata al Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, richiedere la convocazione di una conferenza
allo scopo di revisionare il testo dell'Accordo. Il Segretario generale notifi cherà tale
richiesta a tutte le Parti contraenti e convocherà una conferenza di revisione se,
entro un periodo di quattro mesi a far data dalla notifi ca da lui indirizzata, almeno un
quarto delle Parti contraenti gli sottoscrivano il loro assenso a tale richiesta.
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