Page 6 - ADR 2023
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Allegato A:
             Disposizioni generali e disposizioni relative alle materie ed oggetti pericolosi
             Parte   1 Disposizioni generali
             Parte   2 Classifi cazione
             Parte   3  Lista delle merci pericolose, disposizioni speciali ed esenzioni relative
                       alle merci pericolose imballate in quantità limitate
             Parte   4 Disposizioni relative all’utilizzo degli imballaggi e delle cisterne
             Parte   5  Procedure di spedizione
             Parte   6  Prescrizioni relative alla costruzione di imballaggi, di grandi recipienti
                       per il trasporto alla rinfusa (GIR/IBC), di grandi imballaggi e di cisterne
                       e alle prove a cui devono sottostare
             Parte   7  Disposizioni relative alle condizioni di trasporto, al carico, lo scarico e
                       la movimentazione
             Allegato B:
             Disposizioni relative all’equipaggiamento di trasporto e al trasporto
             Parte   8  Prescrizioni relative agli equipaggi, all’equipaggiamento e all’utilizzo dei
                       veicoli e alla documentazione
             Parte   9  Prescrizioni relative alla costruzione e all’approvazione dei veicoli
                   La Parte 1 che contiene delle disposizioni generali e delle defi nizioni, è una
             parte essenziale poiché contiene tutte le defi nizioni dei termini che si ritrovano in
             tutte le parti e defi nisce con precisione il campo d’applicazione dell’ADR e le esen-
             zioni possibili, così come l’eventuale applicabilità di altri regolamenti. Essa contiene
             anche delle disposizioni relative alla formazione, alle deroghe, alle misure transi-
             torie, ai rispettivi obblighi dei diversi partecipanti nella catena del trasporto di merci
             pericolose, alle misure di controllo e ai consulenti per la sicurezza del trasporto di
             merci pericolose, alle restrizione alla circolazione nelle gallerie stradali dei veicoli che
             trasportano merci pericolose e alla sicurezza del trasporto delle merci pericolose.
                   La Parte chiave per l’utilizzo dell’ADR ristrutturato è la tabella A del capitolo 3.2,
             che contiene la lista delle materie pericolose in ordine di numero ONU. Una volta deter-
             minato il numero di una materia o di un oggetto pericoloso particolare, la tabella indica,
             mediante riferimenti incrociati, le prescrizioni particolari che si applicano al trasporto della
             suddetta materia od oggetto, così come i capitoli o le sezioni ove fi gurano le prescrizioni
             di cui trattasi. Tuttavia, è necessario evidenziare che, oltre a queste prescrizioni particolari,
             restano ugualmente applicabili le prescrizioni generali o le prescrizioni specifi che ad una
             determinata classe che si ritrovano nelle diverse parti.
                   Il segretariato ha preparato un indice alfabetico che indica il numero ONU
             a cui sono assegnate le diverse merci pericolose e che fi gura come tabella B del
             capitolo 3.2 per facilitare l’accesso alla tabella A qualora non si conosca il numero
             ONU. Dal punto di vista giuridico, questa tabella B non fa parte dell’ADR ed è stata
             aggiunta alla presente pubblicazione allo scopo di facilitarne la consultazione.
                   Quando merci di cui si sa o si ha ragione di pensare che siano pericolose non
             sono menzionate in tabella A e B, esse devono essere classifi cate conformemente
             alla Parte 2, che comprende tutte le procedure appropriate e i criteri per determinare
             se queste merci sono pericolose e, se lo sono, quale numero ONU è loro assegnato.

             Testi applicabili
                   La presente versione (“ADR 2023”) tiene conto dei nuovi emendamenti adottati
             dal gruppo WP.15 nel 2019, 2020 e 2021, pubblicati come ECE/TRANS/WP.15/256
             e -/Corr.1 e ECE/TRANS/WP.15/256/Add.1 che, previa accettazione delle Parti con-
             traenti conformemente alla procedura di emendamento dell’articolo 14(3) dell’ADR,
             dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2023.



              6                                     Accordo ADR 2023




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