Page 229 - ADR 2023
P. 229

laggio, i colli devono poter resistere a temperature molto basse e
                           non devono essere né alterati né indeboliti in modo considerevole
                           dall'agente di refrigerazione o condizionamento. I colli devono es-
                           sere progettati e fabbricati in modo da permettere al gas di uscire
                           così da impedire un aumento della pressione che potrebbe causare
                           una rottura dell'imballaggio. Le merci pericolose devono essere
                           imballate in modo tale da impedire qualsiasi spostamento dopo la
                           dissipazione dell'agente di refrigerazione o condizionamento.

                5.5.3.3.3.   [5] I colli contenenti della neve carbonica (n. ONU 1845) o [8] un
                           agente di refrigerazione o condizionamento devono essere trasportati
                           in veicoli o contenitori ben ventilati. La marcatura conformemente
                           al 5.5.3.6 non è necessaria in questo caso.
                           La ventilazione non è richiesta e la marcatura conformemente al
                           5.5.3.6 è richiesta se:
                           -  nessuno scambio di gas è possibile tra lo scompartimento di
                             carico e la cabina del conducente; o
                           -  lo scompartimento di carico è un'unità isotermica, refrigerata o
                             frigorifera, secondo quanto de¿ nito, per esempio, negli Accordi
                             sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili e dei mezzi
                             speciali da utilizzare per questi trasporti (ATP), ed è separato
                             dalla cabina del conducente.
                                 NOTA: In questo contesto, "ben ventilato" signi¿ ca che vi è un'atmosfera
                                 dove la concentrazione di biossido di carbonio è inferiore al 0,5% in volume
                                 e la concentrazione di ossigeno è superiore al 19,5% in volume.
                                                                                      5.5
                5.5.3.4.   Marcatura dei colli contenenti della neve carbonica (n. ONU
                           1845) o [8] un agente di refrigerazione o condizionamento
                5.5.3.4.1.   I colli contenenti della neve carbonica (n. ONU 1845) come spedi-
                           zione devono recare la dicitura "BIOSSIDO DI CARBONIO SOLI-
                           DO" o "NEVE CARBONICA"; i colli [7] contenenti merci pericolose
                           utilizzate per la refrigerazione o il condizionamento, devono recare
                           un marchio indicante la designazione riportata nella colonna (2)
                           della tabella A del capitolo 3.2, seguita dalla dicitura "AGENTE DI
                           REFRIGERAZIONE" oppure "AGENTE DI CONDIZIONAMENTO",
                           a seconda dei casi, nella lingua u௻ ciale del paese di partenza e

                           inoltre, se questa lingua non è l’inglese, il francese o il tedesco, in
                           inglese, in francese o in tedesco, salvo che eventuali accordi con-
                           clusi tra i paesi interessati al trasporto non dispongano altrimenti.

                5.5.3.4.2.   I marchi devono essere durevoli, leggibili e situati in un luogo e di
                           una dimensione tale, con riferimento al collo, da essere facilmente
                           visibili.

                5.5.3.5.   Veicoli e contenitori contenenti neve carbonica non imballata

                5.5.3.5.1.   Se si utilizza della neve carbonica non imballata, essa non deve
                           entrare in contatto diretto con la struttura metallica di un veicolo o
                           contenitore per evitare di indebolire il metallo. È opportuno garantire


                         Accordo ADR 2023                                    1165




                                                                           13/10/2022   17:13:47
          ADR_2023.indd   1165                                             13/10/2022   17:13:47
          ADR_2023.indd   1165
   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234