Page 232 - ADR 2023
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5.5.3.7. Documentazione
5.5.3.7.1. I documenti (come polizza di carico, lettera di trasporto aereo, o
lettera di vettura CMR/CIM) associati al trasporto di veicoli o con-
tenitori che contengono o che hanno contenuto della neve carbo-
nica (n. ONU 1845) o [8] materie utilizzate per la refrigerazione o il
condizionamento [3] e che non sono stati completamente ventilati
prima del trasporto, devono comportare le seguenti indicazioni:
a) il numero ONU preceduto dalle lettere "UN"; e
b) la designazione indicata nella colonna (2) della tabella A del
capitolo 3.2 seguita dalla dicitura, ove applicabile, [8] "AGENTE
DI REFRIGERAZIONE" oppure "AGENTE DI CONDIZIONAMEN-
TO", [10] nella lingua u ciale del paese di partenza e inoltre, se
questa lingua non è l’inglese, il francese o il tedesco, in inglese,
in francese o in tedesco, salvo che eventuali accordi conclusi
tra i paesi interessati al trasporto non dispongano altrimenti.
Per esempio: UN 1845 BIOSSIDO DI CARBONIO SOLIDO, AGENTE
DI REFRIGERAZIONE.
5.5.3.7.2. Il documento può presentarsi sotto qualsiasi forma purché contenga
tutte le informazioni richieste al 5.5.3.7.1. Le informazioni devono
essere facili da individuare, leggibili e durevoli.
Note redazione per 5.5.3
[1] Sezione aggiunta dagli emendamenti ADR 2013.
[2] Sottosezione aggiunta dagli emendamenti ADR 2015.
[3] Parole cosi sostituite dagli emendamenti ADR 2015.
[4] Sottosezione cosi sostituita dagli emendamenti ADR 2015.
[5] Sottosezione cosi sostituita dagli emendamenti ADR 2017.
[6] Parole così sostituite dagli emendamenti ADR 2017.
[7] Parole così sostituite dagli emendamenti ADR 2021.
[8] Parole aggiunte dagli emendamenti ADR 2021.
[9] Con gli emendamenti ADR 2021 è stata soppressa la seguente nota: "** Inserire "AGENTE DI
REFRIGERAZIONE" o "AGENTE DI CONDIZIONAMENTO", a seconda del caso. I caratteri
devono essere maiuscoli, allineati, e misurare almeno 25 mm di altezza.".
[10] Con gli emendamenti ADR 2021 sono state soppresse le seguenti parole: "a seconda dei
casi,".
5.5.4. [1] Merci pericolose contenute in equipaggiamenti utilizzati o de-
stinati ad essere utilizzati durante il trasporto che sono attaccati
o posti in colli, sovrimballaggi, contenitori o compartimenti di
carico
5.5.4.1. Le merci pericolose (per esempio, le pile al litio, le cartucce per pile
a combustibile) contenute in equipaggiamenti quali i registratori di
dati o i dispositivi per la tracciabilità delle merci, che sono attaccati o
posti in colli, sovrimballaggi o contenitori o compartimenti di carico,
non sono soggette alle disposizioni dell’ADR ad eccezione delle
disposizioni seguenti:
a) l’equipaggiamento deve essere utilizzato o destinato a essere
utilizzato durante il trasporto;
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