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CAPITOLO 6.1
Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi
6.1.1. Generalità
6.1.1.1. Le prescrizioni del presente capitolo non si applicano:
a) ai colli contenenti materiali radioattivi della classe 7, salvo dispo-
sizioni contrarie (cfr. 4.1.9);
b) ai colli contenenti materie infettanti della classe 6.2, salvo di-
sposizioni contrarie (vedere NOTA sotto il titolo del capitolo 6.3
e istruzioni d’imballaggio P621 e P622 [8] del 4.1.4.1) [7];
c) ai recipienti a pressione [1] contenenti gas della classe 2;
d) ai colli la cui massa netta supera 400 kg;
e) agli imballaggi per liquidi, diversi dagli imballaggi combinati [4], [6]
aventi una capacità superiore a 450 litri.
6.1.1.2. Le prescrizioni enunciate al 6.1.4 sono basate sugli imballaggi
attualmente utilizzati. Per tenere conto del progresso scienti¿ co
e tecnico, è ammesso che si utilizzino imballaggi le cui speci¿ che
diႇ eriscono da quelle de¿ nite al 6.1.4, a condizione che abbiano una
uguale eႈ cacia, che siano accettabili dall'autorità competente e che
soddis¿ no le prescrizioni descritte [9] al 6.1.1.3 e 6.1.5. Metodi di
prova diversi da quelli descritti nel presente capitolo sono ammessi
ove siano equivalenti e riconosciuti dall'autorità competente.
6.1.1.3. Ogni imballaggio destinato a contenere liquidi deve soddisfare un'ap-
propriata prova di tenuta. Questa prova fa parte di un programma
di garanzia della qualità come previsto al che mostra la capacità di
soddisfare il livello di prova indicato al 6.1.5.4.3 [5]:
a) prima della sua prima utilizzazione per il trasporto;
b) dopo la ricostruzione o il ricondizionamento, prima di essere
riutilizzato per il trasporto. 6.1
Per questa prova non è necessario che gli imballaggi siano muniti
delle loro proprie chiusure.
Il recipiente interno degli imballaggi compositi può essere provato
senza l'imballaggio esterno, a condizione che ciò non alteri i risultati
della prova.
Questa prova non è necessaria per:
- gli imballaggi interni degli imballaggi combinati;
- i recipienti interni degli imballaggi compositi (vetro, porcellana
o grès) recanti la dicitura "RID/ADR" conformemente al 6.1.3.1
a) ii);
- gli imballaggi metallici leggeri recanti la dicitura "RID/ADR" con-
formemente al 6.1.3.1 a) ii).
6.1.1.4. Gli imballaggi devono essere fabbricati ricondizionati [1] e provati
secondo un programma di garanzia di qualità, giudicato soddisfa-
cente dall'autorità competente, in modo che ogni imballaggio [2]
soddis¿ le disposizioni del presente capitolo.
NOTA: La norma ISO 16106:2020 "Imballaggi per il trasporto di merci
pericolose - Imballaggi per merci pericolose, grandi recipienti per il
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