Page 242 - ADR 2023
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7.1.5.     I grandi contenitori devono soddisfare le disposizioni concernenti
                        la cassa dei veicoli che sono imposte dalla presente parte, ed
                        all'occorrenza dalla Parte 9, per il carico interessato; la cassa del
                        veicolo non deve allora soddisfare queste disposizioni. Tuttavia i
                        grandi contenitori trasportati su veicoli il cui pavimento presenta le
                        qualità di isolamento e di resistenza al calore che soddisfano que-
                        ste disposizioni non devono, allora soddisfare le dette disposizioni.
                        Questa prescrizione è anche applicabile ai piccoli contenitori nel
                        caso del trasporto di materie ed oggetti esplosivi della classe 1.



             7.1.6.     Con riserva delle disposizioni dell'ultima parte della prima frase
                        del 7.1.5 qui sopra, il fatto che le merci pericolose siano contenute
                        in uno o più contenitori non esonerano il veicolo dalle condizioni
                        imposte a causa della natura e delle quantità di merci pericolose
                        trasportate.




             7.1.7. [1]   Disposizioni particolari applicabili al trasporto delle materie
                        autoreattive della classe 4.1, dei perossidi organici della clas-
                        se 5.2 e delle materie stabilizzate tramite regolazione della
                        temperatura (diverse dalle materie autoreattive o dai perossidi
                        organici)

             7.1.7.1.   Le materie autoreattive, i perossidi organici e le materie che poli-
                        merizzano devono essere mantenuti all'ombra, lontano da qualsiasi
                        fonte di calore e in luoghi ben ventilati.

             7.1.7.2.   Se più colli sono raggruppati in un contenitore o in un veicolo
                        chiuso o un'unità di carico, la quantità totale di materia, il tipo e il
                        numero di collo e il loro ordine di stivaggio, non devono essere tali
                        da comportare un rischio di esplosione.

             7.1.7.3.   Disposizioni relative alla regolazione di temperatura
             7.1.7.3.1.   Le presenti disposizioni si applicano ad alcune materie autoreat-
                        tive, alcuni perossidi organici e alcune materie che polimerizzano
                        solo quando il trasporto di tali materie è soggetto alla regolazione
                        di temperatura ai sensi del 2.2.41.1.17, 2.2.52.1.15 o 2.2. 41.1.21
                        o della disposizione speciale 386 del capitolo 3.3, a seconda dei
                        casi.
             7.1.7.3.2.   Tali disposizioni si applicano anche al trasporto:
                        a)  di materie la cui designazione u௻ ciale di trasporto, come speci-

                           ¿ cato nella colonna 2 della tabella A del capitolo 3.2 o secondo
                           il 3.1.2.6, contiene la dicitura "CON REGOLAZIONE DI TEM-
                           PERATURA" [3];


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