Page 247 - ADR 2023
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CAPITOLO 8.1
                          Prescrizioni generali relative alle unità di trasporto
                                       e al materiale di bordo
                8.1.1.     Unità di trasporto
                           In nessun caso un'unità di trasporto caricata con merci pericolose
                           può avere più di un rimorchio (o semirimorchio).




                8.1.2.     Documenti di bordo
                8.1.2.1.   Oltre ai documenti richiesti da altri regolamenti, devono trovarsi a
                           bordo dell'unità di trasporto i seguenti documenti:
                           a)  i documenti di trasporto previsti al punto 5.4.1 per tutte le merci
                              pericolose trasportate [5];
                           b) le istruzioni scritte previste al 5.4.3 [4];
                           c) (Riservato) [3];
                           d)  un documento di identi¿ cazione recante una fotogra¿ a in con-
                              formità alla 1.10.1.4, per ciascun membro dell'equipaggio [1].

                8.1.2.2.   Nel caso in cui le disposizioni dell'ADR ne prevedano la redazione,
                           devono trovarsi a bordo dell'unità di trasporto anche:
                           a) il certi¿ cato di approvazione di cui al punto 9.1.3 [2] per ogni
                              unità di trasporto o elemento di questa;
                           b) il certi¿ cato di formazione del conducente come prescritto al
                              punto 8.2.1;
                           c) una copia dell’autorizzazione dell'autorità competente, se è
                              prescritta al 5.4.1.2.1 c) o d) o al 5.4.1.2.3.3 [3].

                8.1.2.3.   Le istruzioni scritte previste al punto 5.4.3 devono essere conservate
                           a portata di mano [4].

                8.1.2.4.   (Soppresso) [4]
                 Note redazione per 8.1.2
                 [1] Parole aggiunte dagli emendamenti ADR 2005.
                 [2] Parole così sostituite con corrigendum 1 all'ADR 2005 - dicembre 2004.
                 [3] Parole così sostituite dagli emendamenti ADR 2007.
                 [4] Parole così sostituite dagli emendamenti ADR 2009.
                 [5] Con gli emendamenti ADR 2023 sono state soppresse le seguenti parole: "e, all'occorrenza, il
                   certi¿ cato di carico del contenitore o del veicolo prescritto al punto 5.4.2".
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                8.1.3.     Etichettatura e segnalazione arancio
                           Ogni unità di trasporto trasportante merci pericolose deve essere
                           munita di etichette e della segnalazione arancio conformemente al
                           capitolo 5.3.






                         Accordo ADR 2023                                    1641




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