Page 251 - ADR 2023
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CAPITOLO 9.1 [1]
                                       Campo d’applicazione.
                         De¿nizioni e prescrizioni per l’approvazione dei veicoli

                9.1.1.     Campo di applicazione e de¿ nizioni

                9.1.1.1.   Campo di applicazione
                           Le prescrizioni della Parte 9 si applicano ai veicoli della categoria N
                           e O, come de¿ niti nella [8] Risoluzione d’insieme sulla Costruzione
                           dei veicoli (R.E.3)  (1) , destinati al trasporto di merci pericolose.
                           Queste prescrizioni si applicano ai veicoli, per quanto attiene in
                           particolare la loro costruzione, l’omologazione del tipo, la loro ap-
                           provazione ADR e le visite tecniche annuali.

                9.1.1.2.   De¿ nizioni
                           Per gli scopi della Parte 9 si intende per:
                           "Veicolo":           qualsiasi veicolo completo, incompleto o
                                                completato, destinato al trasporto di merci
                                                pericolose su strada;
                           "Veicolo EX/II o EX/III":  un veicolo destinato al trasporto di materie
                                                ed oggetti esplosivi (Classe 1);
                           "Veicolo FL":        a) un veicolo destinato al trasporto di liquidi
                                                   con un punto di in¿ ammabilità inferiore
                                                   od uguale a 60 °C [con l’eccezione
                                                   del combustibile diesel conforme alla
                                                   norma EN 590:2013 + A1:2017  [13],
                                                   dell’olio di petrolio, e dell’olio da riscal-
                                                   damento (leggero) - numero ONU 1202
                                                   - con un punto di in¿ ammabilità come
                                                   speci¿ cato nella norma EN 590:2013 +
                                                   A1:2017  [13]] in cisterne ¿ sse o cisterne
                                                   scarrabili di capacità superiore ad 1
                                                   m 3  o in contenitori cisterna o cisterne
                                                   mobili di capacità superiore a 3 m 3 ; o
                                                b) un veicolo destinato al trasporto di gas
                                                   in¿ ammabili in cisterne ¿ sse o cisterne
                                                   scarrabili di capacità superiore ad 1
                                                   m 3  o in contenitori-cisterna, cisterne
                                                   mobili o CGEM di capacità individuale
                                                   superiore a 3 m 3 ; [9]
                                                c) un veicolo batteria di capacità superiore
                                                   ad 1 m 3  destinato al trasporto di gas
                                                   in¿ ammabili; o [10]
                                                d) un veicolo destinato al trasporto di pe-
                                                   rossido di idrogeno stabilizzato o in so-
                                                   luzione acquosa stabilizzata contenente
                                                   più del 60% di perossido di idrogeno
                                                   (classe 5.1, n. ONU 2015) in cisterne
                                                   ¿ sse o smontabili di capacità superiore a
                                                   1 m 3  o in contenitori-cisterna o cisterne
                __________                                                            9.1
                (1)   Documento delle Nazioni Unite ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3 [4].

                         Accordo ADR 2023                                    1671




                                                                           13/10/2022   17:16:02
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