Page 251 - ADR 2023
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CAPITOLO 9.1 [1]
Campo d’applicazione.
De¿nizioni e prescrizioni per l’approvazione dei veicoli
9.1.1. Campo di applicazione e de¿ nizioni
9.1.1.1. Campo di applicazione
Le prescrizioni della Parte 9 si applicano ai veicoli della categoria N
e O, come de¿ niti nella [8] Risoluzione d’insieme sulla Costruzione
dei veicoli (R.E.3) (1) , destinati al trasporto di merci pericolose.
Queste prescrizioni si applicano ai veicoli, per quanto attiene in
particolare la loro costruzione, l’omologazione del tipo, la loro ap-
provazione ADR e le visite tecniche annuali.
9.1.1.2. De¿ nizioni
Per gli scopi della Parte 9 si intende per:
"Veicolo": qualsiasi veicolo completo, incompleto o
completato, destinato al trasporto di merci
pericolose su strada;
"Veicolo EX/II o EX/III": un veicolo destinato al trasporto di materie
ed oggetti esplosivi (Classe 1);
"Veicolo FL": a) un veicolo destinato al trasporto di liquidi
con un punto di in¿ ammabilità inferiore
od uguale a 60 °C [con l’eccezione
del combustibile diesel conforme alla
norma EN 590:2013 + A1:2017 [13],
dell’olio di petrolio, e dell’olio da riscal-
damento (leggero) - numero ONU 1202
- con un punto di in¿ ammabilità come
speci¿ cato nella norma EN 590:2013 +
A1:2017 [13]] in cisterne ¿ sse o cisterne
scarrabili di capacità superiore ad 1
m 3 o in contenitori cisterna o cisterne
mobili di capacità superiore a 3 m 3 ; o
b) un veicolo destinato al trasporto di gas
in¿ ammabili in cisterne ¿ sse o cisterne
scarrabili di capacità superiore ad 1
m 3 o in contenitori-cisterna, cisterne
mobili o CGEM di capacità individuale
superiore a 3 m 3 ; [9]
c) un veicolo batteria di capacità superiore
ad 1 m 3 destinato al trasporto di gas
in¿ ammabili; o [10]
d) un veicolo destinato al trasporto di pe-
rossido di idrogeno stabilizzato o in so-
luzione acquosa stabilizzata contenente
più del 60% di perossido di idrogeno
(classe 5.1, n. ONU 2015) in cisterne
¿ sse o smontabili di capacità superiore a
1 m 3 o in contenitori-cisterna o cisterne
__________ 9.1
(1) Documento delle Nazioni Unite ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3 [4].
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