Page 248 - ADR 2023
P. 248

8.1.4.     Mezzi di estinzione incendio

             8.1.4.1.   [4] La tabella qui di seguito indica le disposizioni minime per gli
                        estintori d’incendio portatili adeguati alle classi d’in¿ ammabilità  (1)
                        A, B e C, applicabili alle unità di trasporto che trasportano merci
                        pericolose, eccetto quelle indicate nel 8.1.4.2.
                   (1)          (2)          (3)          (4)          (5)
              Massa massima  Numero minimo  Capacità minima Estintore adatto  Prescrizione
              ammissibile per  di estintori  totale per unità  a un incendio   relativa
              l'unità di tra-           di trasporto  nello       all'estintore
              sporto                                 scomparto    (agli estintori)
                                                     motore o nella   supplementare(i)
                                                     cabina       - almeno un
                                                     - almeno un  estintore
                                                     estintore    ha una capacità
                                                     avente una   minima di:
                                                     capacità minima
                                                     di:
              ” 3,5 tonnellate  2       4 kg         2 kg         2 kg
              > 3,5 tonnellate  2       8 kg         2 kg         6 kg
              ” 7,5 tonnellate
              > 7,5 tonnellate  2       12 kg        2 kg         6 kg
              La capacità s'intende per un'apparecchiatura contenente della polvere (nel caso di un altro agente
              estintore ammissibile, la capacità deve essere equivalente).

             8.1.4.2.   [1] Le unità di trasporto che trasportano merci pericolose in confor-
                        mità alla 1.1.3.6 devono essere munite di un estintore d’incendio
                        portatile adeguato alle classi d’in¿ ammabilità  (1)  A, B e C, di una
                        capacità minima di 2 kg di polvere (o di capacità corrispondente di
                        un altro accettabile agente estinguente).
             8.1.4.3.   [1] Gli estintori d’incendio portatili devono essere adeguati per l’u-
                        tilizzo a bordo di un veicolo e soddisfare le pertinenti prescrizioni
                        della norma EN 3 Estintori d’incendio portatili, parte 7 (EN 3-7:2004
                        + A1:2007) [3].
                        Se il veicolo è equipaggiato, per lottare contro l’incendio del motore,
                        di un dispositivo ¿ sso, automatico o facile da azionare, non è neces-
                        sario che l’estintore portatile sia idoneo alla lotta contro l’incendio del
                        motore. Gli agenti estinguenti contenuti negli estintori di cui è munita
                        un’unità di trasporto devono essere tali da non liberare gas tossici, né
                        nella cabina di guida, né sotto l’inÀ uenza del calore di un incendio.

             8.1.4.4.    [2] [7] Gli estintori d'incendio portatili conformi alle prescrizioni del
                        8.1.4.1 o 8.1.4.2 devono essere muniti di una piombatura che per-
                        mette di veri¿ care che non sono stati usati.
                        Gli estintori d’incendio devono essere oggetto di ispezioni in ac-
                        cordo con le norme nazionali autorizzate, al ¿ ne di garantire un
                        funzionamento in tutta sicurezza. Essi devono recare un marchio


             __________
             (1)  Per la de¿ nizione delle classi d'in¿ ammabilità, fare riferimento alla norma EN 2:1992 + A1:2004
               [5] Classi di fuoco.

              1642                                   Accordo ADR 2023




                                                                           13/10/2022   17:15:55
          ADR_2023.indd   1642                                             13/10/2022   17:15:55
          ADR_2023.indd   1642
   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253