Page 241 - ADR 2023
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CAPITOLO 7.1
                                       Disposizioni generali [1]
                7.1.1.     Il trasporto di merci pericolose è sottoposto all'utilizzazione obbligatoria
                           di un particolare mezzo di trasporto conformemente alle disposizioni
                           del presente capitolo e dei capitoli 7.2 per il trasporto in colli, 7.3
                           per il trasporto alla rinfusa e 7.4 per il trasporto in cisterne. Devono
                           essere inoltre osservate le disposizioni del capitolo 7.5 relative al
                           carico, allo scarico e alla movimentazione. Le colonne (16) (17) e
                           (18) della Tabella A del capitolo 3.2 indicano le disposizioni particolari
                           della presente parte applicabili a speci¿ che merci pericolose.
                 Note redazione per 7.1.1
                 [1] Parole così sostituite dagli emendamenti ADR 2019. Successivamente, con gli emendamenti
                   ADR 2023, sono state soppresse le seguenti parole: "e disposizioni speciali relative alla rego-
                   lazione di temperatura".


                7.1.2.     Oltre alle disposizioni della presente parte, i veicoli utilizzati per il
                           trasporto di merci pericolose devono essere conformi, per il loro
                           progetto, costruzione e, se del caso, approvazione, alle pertinenti
                           disposizioni della Parte 9.



                7.1.3.     I grandi contenitori, le cisterne mobili, i CGEM [1] e i contenitori cisterna
                           che rispondono alla de¿ nizione di "contenitore" data nella CSC (1972),
                           come modi¿ cata, o negli IRS 50591 (Casse amovibili per il trasbordo
                           orizzontale - Condizioni tecniche da rispettare per l’utilizzo in tra௻  co
                           internazionale)  (1)  e 50592 (Unità di Trasporto Intermodale a trasbordo
                           verticale, diverse da semi-rimorchi, atti al trasporto su vagoni - Re-
                           quisiti minimi))  (2)  pubblicati dall’UIC [2] possono essere utilizzati per il
                           trasporto di merci pericolose solo se il grande contenitore o l'armatura
                           della cisterna mobile, del CGEM [1] o del contenitore-cisterna soddi-
                           sfano le disposizioni della CSC o degli IRS 50591 e 50592 dell’UIC
                           [2].
                 Note redazione per 7.1.3
                 [1] Parole aggiunte dall'addenda 1 agli emendamenti ADR 2017.        7.1
                 [2] Parole così sostituite dagli emendamenti ADR 2021.
                 [3] Nota aggiunta dagli emendamenti ADR 2021.


                7.1.4.     (Soppresso) [1]
                 [1] Sottosezione così sostituita dagli emendamenti ADR 2023.





                ___________
                (1)   Prima edizione dell’IRS (International Railway Solution) applicabile dal 1° giugno 2020 [3].
                (2)   Seconda edizione dell’IRS (International Railway Solution) applicabile a partire dal 1° dicembre
                   2020 [3].

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                         Accordo ADR
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