Page 241 - ADR 2023
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CAPITOLO 7.1
Disposizioni generali [1]
7.1.1. Il trasporto di merci pericolose è sottoposto all'utilizzazione obbligatoria
di un particolare mezzo di trasporto conformemente alle disposizioni
del presente capitolo e dei capitoli 7.2 per il trasporto in colli, 7.3
per il trasporto alla rinfusa e 7.4 per il trasporto in cisterne. Devono
essere inoltre osservate le disposizioni del capitolo 7.5 relative al
carico, allo scarico e alla movimentazione. Le colonne (16) (17) e
(18) della Tabella A del capitolo 3.2 indicano le disposizioni particolari
della presente parte applicabili a speci¿ che merci pericolose.
Note redazione per 7.1.1
[1] Parole così sostituite dagli emendamenti ADR 2019. Successivamente, con gli emendamenti
ADR 2023, sono state soppresse le seguenti parole: "e disposizioni speciali relative alla rego-
lazione di temperatura".
7.1.2. Oltre alle disposizioni della presente parte, i veicoli utilizzati per il
trasporto di merci pericolose devono essere conformi, per il loro
progetto, costruzione e, se del caso, approvazione, alle pertinenti
disposizioni della Parte 9.
7.1.3. I grandi contenitori, le cisterne mobili, i CGEM [1] e i contenitori cisterna
che rispondono alla de¿ nizione di "contenitore" data nella CSC (1972),
come modi¿ cata, o negli IRS 50591 (Casse amovibili per il trasbordo
orizzontale - Condizioni tecniche da rispettare per l’utilizzo in tra co
internazionale) (1) e 50592 (Unità di Trasporto Intermodale a trasbordo
verticale, diverse da semi-rimorchi, atti al trasporto su vagoni - Re-
quisiti minimi)) (2) pubblicati dall’UIC [2] possono essere utilizzati per il
trasporto di merci pericolose solo se il grande contenitore o l'armatura
della cisterna mobile, del CGEM [1] o del contenitore-cisterna soddi-
sfano le disposizioni della CSC o degli IRS 50591 e 50592 dell’UIC
[2].
Note redazione per 7.1.3
[1] Parole aggiunte dall'addenda 1 agli emendamenti ADR 2017. 7.1
[2] Parole così sostituite dagli emendamenti ADR 2021.
[3] Nota aggiunta dagli emendamenti ADR 2021.
7.1.4. (Soppresso) [1]
[1] Sottosezione così sostituita dagli emendamenti ADR 2023.
___________
(1) Prima edizione dell’IRS (International Railway Solution) applicabile dal 1° giugno 2020 [3].
(2) Seconda edizione dell’IRS (International Railway Solution) applicabile a partire dal 1° dicembre
2020 [3].
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Accordo ADR
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