Page 189 - ADR 2023
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Le variazioni coperte dal 5.2.2.2.1, seconda frase, 5.2.2.2.1.3, terza
frase, e 5.2.2.2.1.5 per le etichette di pericolo si applicano anche alle
etichette [26].
5.3.1.7.2. Per la classe 7, l'etichetta deve avere almeno 250 mm di lato, con una
linea nera posta a 5 mm dal bordo e parallela ad esso e, per il resto,
l'aspetto della ¿ gura rappresentata qui di seguito (modello n. 7D). La
cifra "7" deve avere un'altezza minima di 25 mm. Il fondo della metà
superiore dell'etichetta è giallo e quello della metà inferiore è bianco; il
trifoglio e il testo sono neri. L'utilizzazione della dicitura "RADIOATTI-
VO" nella metà inferiore è facoltativa perché questo spazio può essere
utilizzato per apporre il numero ONU della spedizione.
(N. 7D)
Simbolo (trifoglio): nero; fondo: 5.3
metà superiore gialla, con bordo bianco, metà inferiore bianco;
la dicitura "RADIOATTIVO" o al suo posto, [11] il numero ONU appropriato
[12] deve ¿ gurare nella metà inferiore; cifra "7" nell'angolo inferiore
5.3.1.7.3. Per le cisterne di capacità non superiore a 3 m 3 , e per i piccoli con-
tenitori, le etichette possono essere sostituite da etichette conformi
al 5.2.2.2.
Se queste etichette non sono visibili dall'esterno del veicolo traspor-
tatore, delle etichette conformi alle disposizioni del 5.3.1.7.1 saranno
altresì apposte su entrambi i lati e nella parte posteriore del veicolo [13].
5.3.1.7.4. Per le classi 1 e 7, se la dimensione e la struttura del veicolo sono
tali che la super¿ cie disponibile è insuႈ ciente per ¿ ssare le etichette
prescritte, le loro dimensioni possono essere ridotte a 100 mm di lato.
Note redazione per 5.3.1
[1] Parole così sostituite dagli emendamenti ADR 2003.
[2] Parole aggiunte dagli emendamenti ADR 2003.
[3] Periodo aggiunto dagli emendamenti ADR 2003.
[4] Con gli emendamenti ADR 2007 sono state soppresse le seguenti parole: "NOTA: Se, durante
un tragitto sottoposto ad ADR, un veicolo trasportante colli che contengono merci pericolose
di altre classi, diverse dalle classi 1 e 7, è caricato a bordo di una nave per un trasporto
marittimo o se il tragitto sottoposto ad ADR precede una traversata marittima, le etichette
devono essere apposte sui due lati e dietro il veicolo. Esse possono rimanere apposte sui
due lati e dietro il veicolo dopo una traversata marittima".
[5] Parole aggiunte dagli emendamenti ADR 2007.
[6] Parole così sostituite dagli emendamenti ADR 2007.
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