Page 51 - Codice Commentato 2025
P. 51

Art. 13        NORME PER LA COSTRUZIONE
                                  E LA GESTIONE DELLE STRADE



                   13.1      Temi generali sulle strade
                             Protospataro dott. Giandomenico

                   13.1.1    ATTENZIONE VERSO IL FATTORE STRADA
                   13.1.2    RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE                         inPratica 601
                   13.1.2.1   Coinvolgimento di organi tecnici
                   13.1.3    COMPETENZA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
                             TRASPORTI
                   13.1.4    ADEGUAMENTO DELLE STRADE GIÀ ESISTENTI                             13-1
                   13.1.5    ATTIVITÀ STRUMENTALI DEGLI ENTI PROPRIETARI

                       Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri d'indirizzo e di coordinamento men-
                   tre agli enti proprietari delle strade per la costruzione, la manutenzione e l'adeguamento del
                   patrimonio stradale.
                       In caso di inadempimento è attribuito al ministro un potere di diffi da e di sostituzione del

                   Ministro nell'esecuzione dell'opera omessa.
                       Gli enti proprietari delle strade, nel rispetto delle direttive fornite dal Ministero delle infra-
                   strutture e dei trasporti possono esercitare una serie di compiti strumentali quali la classifi ca-
                   zione, la declassifi cazione delle strade e l'aggiornamento della cartografi a.

                   13.1.1    ATTENZIONE VERSO IL FATTORE STRADA
                       Il Codice del 1959 si interessava quasi esclusivamente del veicolo e del conducente,
                   regolandone in modo dettagliato (1) caratteristiche e comportamento, mentre il fattore strada
                   era limitato a quelle poche norme sopravvissute all'abrogazione del precedente Codice del
                   1933 (in cui, invece, ampio spazio era stato dato alla tutela delle strade). In ogni caso la
                   visione che caratterizzava la precedente normativa era quella di considerare la strada come
                   un bene demaniale da tutelare piuttosto che come uno strumento di sicurezza per la circo-
                   lazione.
                       Il legislatore che ha pensato il Codice del 1992 ha imposto che vi fossero inserite norme
                   non solo fi nalizzate alla tutela del patrimonio stradale ma, soprattutto, rivolte alla costruzione
                   di nuove strade e all'adeguamento di quelle esistenti in modo che la strada diventi un fattore
                   di sicurezza come il veicolo o il conducente (2).

                      (1)  La norma dell'art. 13, ed in generale tutte quelle del titolo II in cui questa è inserita, manifestano una nuova
                         attenzione che il legislatore ha voluto attribuire al fattore "strada" che, tradizionalmente è uno dei tre fattori
                         essenziali per defi nire e regolare il fenomeno circolatorio (gli altri sono il veicolo ed il conducente). Il capo I
                         del titolo II del Codice della strada cui appartiene l'art. 13 è per gran parte nuovo rispetto al Codice abrogato,
                         nel cui regime la tutela delle strade era ancora disciplinata dal RD 8.12.1933, n. 1740 per le parti rimaste
                         in vigore a seguito della deroga espressa dall'art. 145 del vecchio Codice. La disposizione qui esaminata,
                         e quelle successive di questa parte del Codice, ripropongono in modo unitario e completo le norme per la
                         tutela del patrimonio viario dello Stato.
                      (2)  Infatti, anche se in misura statisticamente più ridotta rispetto al comportamento dei conducenti, è possibile
                         evidenziare un rapporto tra caratteristiche costruttive della strada ed incidenti stradali. Alcuni parametri
                         costruttivi delle strade, infatti, infl uenzano in maniera signifi cativa il numero di incidenti che vi si verifi cano,
                         almeno come concausa od occasione rispetto al comportamento imprudente dell'utente (che nella quasi
                         totalità dei casi è la vera causa dell'incidente). In questa logica nuova, particolarmente importante appare la
                         norma dell'art. 13 CDS in esame in cui si conferisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un'ampia
                         delega in ordine all'emanazione di norme di dettaglio per la costruzione delle strade, in modo che questa
                         avvenga sempre secondo criteri uniformi a livello nazionale. Con DM 1.6.2001 sono approvate le modalità
                         di istituzione e aggiornamento del catasto delle strade ai sensi dell'art. 13, c. 6 CDS.

                         Codice della strada commentato                               519





                                                                                      04/06/2025   12:06:31
          Codice commentato 2025.indb   519                                           04/06/2025   12:06:31
          Codice commentato 2025.indb   519
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56