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Art. 13 NORME PER LA COSTRUZIONE
E LA GESTIONE DELLE STRADE
13.1 Temi generali sulle strade
Protospataro dott. Giandomenico
13.1.1 ATTENZIONE VERSO IL FATTORE STRADA
13.1.2 RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE inPratica 601
13.1.2.1 Coinvolgimento di organi tecnici
13.1.3 COMPETENZA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
13.1.4 ADEGUAMENTO DELLE STRADE GIÀ ESISTENTI 13-1
13.1.5 ATTIVITÀ STRUMENTALI DEGLI ENTI PROPRIETARI
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri d'indirizzo e di coordinamento men-
tre agli enti proprietari delle strade per la costruzione, la manutenzione e l'adeguamento del
patrimonio stradale.
In caso di inadempimento è attribuito al ministro un potere di diffi da e di sostituzione del
Ministro nell'esecuzione dell'opera omessa.
Gli enti proprietari delle strade, nel rispetto delle direttive fornite dal Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti possono esercitare una serie di compiti strumentali quali la classifi ca-
zione, la declassifi cazione delle strade e l'aggiornamento della cartografi a.
13.1.1 ATTENZIONE VERSO IL FATTORE STRADA
Il Codice del 1959 si interessava quasi esclusivamente del veicolo e del conducente,
regolandone in modo dettagliato (1) caratteristiche e comportamento, mentre il fattore strada
era limitato a quelle poche norme sopravvissute all'abrogazione del precedente Codice del
1933 (in cui, invece, ampio spazio era stato dato alla tutela delle strade). In ogni caso la
visione che caratterizzava la precedente normativa era quella di considerare la strada come
un bene demaniale da tutelare piuttosto che come uno strumento di sicurezza per la circo-
lazione.
Il legislatore che ha pensato il Codice del 1992 ha imposto che vi fossero inserite norme
non solo fi nalizzate alla tutela del patrimonio stradale ma, soprattutto, rivolte alla costruzione
di nuove strade e all'adeguamento di quelle esistenti in modo che la strada diventi un fattore
di sicurezza come il veicolo o il conducente (2).
(1) La norma dell'art. 13, ed in generale tutte quelle del titolo II in cui questa è inserita, manifestano una nuova
attenzione che il legislatore ha voluto attribuire al fattore "strada" che, tradizionalmente è uno dei tre fattori
essenziali per defi nire e regolare il fenomeno circolatorio (gli altri sono il veicolo ed il conducente). Il capo I
del titolo II del Codice della strada cui appartiene l'art. 13 è per gran parte nuovo rispetto al Codice abrogato,
nel cui regime la tutela delle strade era ancora disciplinata dal RD 8.12.1933, n. 1740 per le parti rimaste
in vigore a seguito della deroga espressa dall'art. 145 del vecchio Codice. La disposizione qui esaminata,
e quelle successive di questa parte del Codice, ripropongono in modo unitario e completo le norme per la
tutela del patrimonio viario dello Stato.
(2) Infatti, anche se in misura statisticamente più ridotta rispetto al comportamento dei conducenti, è possibile
evidenziare un rapporto tra caratteristiche costruttive della strada ed incidenti stradali. Alcuni parametri
costruttivi delle strade, infatti, infl uenzano in maniera signifi cativa il numero di incidenti che vi si verifi cano,
almeno come concausa od occasione rispetto al comportamento imprudente dell'utente (che nella quasi
totalità dei casi è la vera causa dell'incidente). In questa logica nuova, particolarmente importante appare la
norma dell'art. 13 CDS in esame in cui si conferisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un'ampia
delega in ordine all'emanazione di norme di dettaglio per la costruzione delle strade, in modo che questa
avvenga sempre secondo criteri uniformi a livello nazionale. Con DM 1.6.2001 sono approvate le modalità
di istituzione e aggiornamento del catasto delle strade ai sensi dell'art. 13, c. 6 CDS.
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