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Art. 46        NOZIONE DI VEICOLO




                         SOMMARIO
                         46.1   Mezzi non considerati veicoli (ad uso bambini, invalidi, ecc.)
                         46.2   Micromobilità elettrica: caratteristiche dispositivi, ambiti
                               stradali, segnaletica

                         Vedasi anche i documenti relativi all'art. 190


                   46.1      Mezzi non considerati veicoli (ad uso
                             bambini, invalidi, ecc.)
                             Biagetti ing. Emanuele
                                                                                  inPratica 119
                   46.1.1    MACCHINE AD USO DI BAMBINI E INVALIDI
                   46.1.1.1   Caratteristiche tecniche delle macchine ad uso dei bambini
                   46.1.1.2   Caratteristiche tecniche delle macchine ad uso degli invalidi
                   46.1.1.3   Circolazione dei veicoli ad uso di bambini e invalidi
                   46.1.2    DISPOSITIVI PER PEDONI (TAVOLE, PATTINI E ACCELERATORI DI          46-1
                             ANDATURA)

                       Tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano su strada guidate dall'uomo, sono
                   considerate veicoli e ad esse si applicano le norme del CDS (1).
                       Le macchine per uso bambini che presentano determinate caratteristiche costruttive
                   e le macchine per uso invalidi che rientrano tra gli ausili medici non sono considerate
                   "veicoli".
                       Tali "macchine" possono circolare, a determinate condizioni, nelle parti della strada ri-
                   servate ai pedoni.
                       Tavole, pattini e acceleratori di andatura non possono circolare sulla carreggiata né,
                   di norma, su spazi riservati ai pedoni (v. § 46.1.2).

                   46.1.1    MACCHINE AD USO DI BAMBINI E INVALIDI
                       Per espressa previsione del vigente CDS, non rientrano tra i veicoli le macchine per
                   uso di:
                   •  bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento del CDS (2);
                   •  invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni UE, anche se asser-
                      vite da motore (3).

                     (1)  V. art. 46 CDS che defi nisce Veicoli le "macchine guidate dall'uomo, di qualsiasi specie, che circolano su
                       strada".
                     (2)  V. art. 196 regolamento CDS i cui limiti si ritiene valgano ora solamente per i veicoli uso bambini mentre per i
                       veicoli uso invalidi si debba far riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie. Infatti l'art. 46 CDS come mo-
                       difi cato dall'art. 8 della legge 29.7.2010 n. 120 prevede che "Non rientrano nella defi nizione di veicolo:
                       a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
                       b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie,
                         anche se asservite da motore".
                        Sembra quindi chiaro che le macchine per disabili rientrano tra i dispositivi medici e come tali non possono
                       essere classifi cate in nessuna delle categorie di veicoli previste dalle norme vigenti compresi i ciclomotori e i
                       veicoli atipici.
                     (3)  Per ausili medici s'intendono attrezzature costruite secondo le norme comunitarie vigenti. Nello specifi co, il costrut-

                       tore dovrebbe attestare che il mezzo è stato concepito per persone con diffi coltà di deambulazione e persone con
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