Page 55 - Codice Commentato 2025
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Art. 46 NOZIONE DI VEICOLO
SOMMARIO
46.1 Mezzi non considerati veicoli (ad uso bambini, invalidi, ecc.)
46.2 Micromobilità elettrica: caratteristiche dispositivi, ambiti
stradali, segnaletica
Vedasi anche i documenti relativi all'art. 190
46.1 Mezzi non considerati veicoli (ad uso
bambini, invalidi, ecc.)
Biagetti ing. Emanuele
inPratica 119
46.1.1 MACCHINE AD USO DI BAMBINI E INVALIDI
46.1.1.1 Caratteristiche tecniche delle macchine ad uso dei bambini
46.1.1.2 Caratteristiche tecniche delle macchine ad uso degli invalidi
46.1.1.3 Circolazione dei veicoli ad uso di bambini e invalidi
46.1.2 DISPOSITIVI PER PEDONI (TAVOLE, PATTINI E ACCELERATORI DI 46-1
ANDATURA)
Tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano su strada guidate dall'uomo, sono
considerate veicoli e ad esse si applicano le norme del CDS (1).
Le macchine per uso bambini che presentano determinate caratteristiche costruttive
e le macchine per uso invalidi che rientrano tra gli ausili medici non sono considerate
"veicoli".
Tali "macchine" possono circolare, a determinate condizioni, nelle parti della strada ri-
servate ai pedoni.
Tavole, pattini e acceleratori di andatura non possono circolare sulla carreggiata né,
di norma, su spazi riservati ai pedoni (v. § 46.1.2).
46.1.1 MACCHINE AD USO DI BAMBINI E INVALIDI
Per espressa previsione del vigente CDS, non rientrano tra i veicoli le macchine per
uso di:
• bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento del CDS (2);
• invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni UE, anche se asser-
vite da motore (3).
(1) V. art. 46 CDS che defi nisce Veicoli le "macchine guidate dall'uomo, di qualsiasi specie, che circolano su
strada".
(2) V. art. 196 regolamento CDS i cui limiti si ritiene valgano ora solamente per i veicoli uso bambini mentre per i
veicoli uso invalidi si debba far riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie. Infatti l'art. 46 CDS come mo-
difi cato dall'art. 8 della legge 29.7.2010 n. 120 prevede che "Non rientrano nella defi nizione di veicolo:
a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie,
anche se asservite da motore".
Sembra quindi chiaro che le macchine per disabili rientrano tra i dispositivi medici e come tali non possono
essere classifi cate in nessuna delle categorie di veicoli previste dalle norme vigenti compresi i ciclomotori e i
veicoli atipici.
(3) Per ausili medici s'intendono attrezzature costruite secondo le norme comunitarie vigenti. Nello specifi co, il costrut-
tore dovrebbe attestare che il mezzo è stato concepito per persone con diffi coltà di deambulazione e persone con
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