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Temi generali sulle strade
13.1.2 RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE
La ripartizione generale delle competenze in materia di costruzione delle strade ricalca
lo schema in materia di regolamentazione della circolazione (3).
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti compete una generale potestà d'indirizzo e
di coordinamento mentre agli enti proprietari delle strade spetta la costruzione, la manuten-
zione e l'adeguamento del patrimonio stradale. Si deve ritenere che, in ogni caso di inadem-
pimento a livello locale, sia applicabile l'incisivo strumento attribuito al Ministro dell'art. 5 CDS
(potere di diffi da e di sostituzione del Ministro nell'esecuzione dell'opera omessa) sia pure
con le modalità ed i limiti descritti in quella sede.
13-1 13.1.2.1 Coinvolgimento di organi tecnici
Rispetto alle precedenti norme in materia, si è volutamente stabilito un coinvolgimento
di organismi sia nazionali che locali che potessero assicurare un valido apporto tecnico.
Infatti, fi no ad ora, solo la costruzione di grandi vie di comunicazione aveva benefi ciato di
studi multidisciplinari che ne valutassero non solo la funzionalità rispetto alla circolazione
ma anche l'impatto ambientale e l'inquinamento prodotto. Rappresentano espressioni di tale
coinvolgimento:
• a livello nazionale, i pareri richiesti per l'emanazione delle norme tecniche di cui si inte-
ressa la norma in esame (del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del CNR, del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio);
• a livello locale, la necessità per gli enti proprietari di avvalersi di personale iscritto in appo-
sito Albo degli esperti (4) per la redazione di piani di traffi co.
13.1.3 COMPETENZA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti spettano i seguenti compiti.
• Emanare le norme per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade e relativi impian-
ti e servizi (5). Nell'elaborazione di tali norme vanno privilegiati i seguenti aspetti:
- sicurezza della circolazione e degli utenti;
- riduzione dell'inquinamento acustico;
- riduzione dell'inquinamento atmosferico;
- rispetto dell'ambiente;
- rispetto degli immobili di notevole pregio architettonico e storico.
• Emanare le norme per la classifi cazione funzionale delle strade secondo le defi nizioni
dell'art. 2.
• Fissare con proprio decreto le modalità per l'aggiornamento cartografi co e catastale delle
strade (6).
(3) Lo schema normativo in materia di regolamentazione della circolazione è contenuto negli artt. 5, 6 e 7 CDS.
(4) V. art. 36, commi 3 e 9.
(5) Le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade sono state emanate dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti con DM 5 novembre 2001, n. 6792, applicabili tuttavia solo per la costruzione di
nuovi tronchi stradali, mentre per l'adeguamento delle strade esistenti lo stesso DM rinviava all'emanazione
di una specifi ca normativa.
L'originaria esclusione delle strade militari dalle norme di competenza del Ministro delle infrastrutture e
trasporti per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade e dei relativi impianti e servizi, è venuta
meno per eff etto degli articoli 2268, c. 893, e 2272, c. 1, DLG 15.3.2010 n. 66, che dal 9.10.2010 hanno
abrogato le parole "ad eccezione di quelle di esclusivo uso militare" contenute nel comma 1 dell'art. 13
CDS. Pertanto, dal 9.10.2010, anche le strade militari sono soggette alle norme di costruzione, controllo e
collaudo previste per tutte le strade ed emanate dal Ministero delle infrastrutture e trasporti.
(6) Le modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade, previste dall'art. 13, comma 6, CDS,
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