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Temi generali sulle strade


                  13.1.2    RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE
                      La ripartizione generale delle competenze in materia di costruzione delle strade ricalca
                  lo schema in materia di regolamentazione della circolazione (3).
                      Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti compete una generale potestà d'indirizzo e
                  di coordinamento mentre agli enti proprietari delle strade spetta la costruzione, la manuten-
                  zione e l'adeguamento del patrimonio stradale. Si deve ritenere che, in ogni caso di inadem-
                  pimento a livello locale, sia applicabile l'incisivo strumento attribuito al Ministro dell'art. 5 CDS

                  (potere di diffi da e di sostituzione del Ministro nell'esecuzione dell'opera omessa) sia pure
                  con le modalità ed i limiti descritti in quella sede.
             13-1  13.1.2.1   Coinvolgimento di organi tecnici
                      Rispetto alle precedenti norme in materia, si è volutamente stabilito un coinvolgimento
                  di organismi sia nazionali che locali che potessero assicurare un valido apporto tecnico.
                  Infatti, fi no ad ora, solo la costruzione di grandi vie di comunicazione aveva benefi ciato di
                  studi multidisciplinari che ne valutassero non solo la funzionalità rispetto alla circolazione
                  ma anche l'impatto ambientale e l'inquinamento prodotto. Rappresentano espressioni di tale
                  coinvolgimento:
                  •  a livello nazionale, i pareri richiesti per l'emanazione delle norme tecniche di cui si inte-
                     ressa la norma in esame (del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del CNR, del Ministro
                     dell'ambiente e della tutela del territorio);
                  •  a livello locale, la necessità per gli enti proprietari di avvalersi di personale iscritto in appo-
                     sito Albo degli esperti (4) per la redazione di piani di traffi  co.
                  13.1.3    COMPETENZA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
                            TRASPORTI
                      Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti spettano i seguenti compiti.
                  •  Emanare le norme per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade e relativi impian-
                     ti e servizi (5). Nell'elaborazione di tali norme vanno privilegiati i seguenti aspetti:
                    -  sicurezza della circolazione e degli utenti;
                    -  riduzione dell'inquinamento acustico;
                    -  riduzione dell'inquinamento atmosferico;
                     - rispetto dell'ambiente;
                    -  rispetto degli immobili di notevole pregio architettonico e storico.
                  •  Emanare le norme per la classifi cazione funzionale delle strade secondo le defi nizioni
                     dell'art. 2.
                  •  Fissare con proprio decreto le modalità per l'aggiornamento cartografi co e catastale delle
                     strade (6).

                     (3)  Lo schema normativo in materia di regolamentazione della circolazione è contenuto negli artt. 5, 6 e 7 CDS.
                     (4)  V. art. 36, commi 3 e 9.
                     (5)  Le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade sono state emanate dal Ministro delle
                       infrastrutture e dei trasporti con DM 5 novembre 2001, n. 6792, applicabili tuttavia solo per la costruzione di
                       nuovi tronchi stradali, mentre per l'adeguamento delle strade esistenti lo stesso DM rinviava all'emanazione
                       di una specifi ca normativa.
                        L'originaria esclusione delle strade militari dalle norme di competenza del Ministro delle infrastrutture e
                       trasporti per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade e dei relativi impianti e servizi, è venuta
                       meno per eff etto degli articoli 2268, c. 893, e 2272, c. 1, DLG 15.3.2010 n. 66, che dal 9.10.2010 hanno
                       abrogato le parole "ad eccezione di quelle di esclusivo uso militare" contenute nel comma 1 dell'art. 13
                       CDS. Pertanto, dal 9.10.2010, anche le strade militari sono soggette alle norme di costruzione, controllo e
                       collaudo previste per tutte le strade ed emanate dal Ministero delle infrastrutture e trasporti.
                     (6)  Le modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade, previste dall'art. 13, comma 6, CDS,

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