Page 56 - Codice Commentato 2025
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Mezzi non considerati veicoli (ad uso bambini, invalidi, ecc.)
46.1.1.1 Caratteristiche tecniche delle macchine ad uso dei bambini
Il regolamento del CDS fi ssa i seguenti limiti per le caratteristiche costruttive delle mac-
chine ad uso di bambini che non devono mai essere superati (2).
a) lunghezza massima 1,10 m;
b) larghezza massima 0,50 m, ad eccezione della zona compresa tra due piani verticali,
ortogonali al piano mediano longitudinale del veicolo e distanti tra loro 0,60 m, dove la
larghezza massima può raggiungere il valore di 0,70 m;
c) altezza massima 1,35 m, nella zona dove la larghezza massima del veicolo può rag-
giungere il valore di 0,70 m, variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore massimo
raggiungibile in corrispondenza dell'estremità anteriore del veicolo;
d) sedile monoposto;
e) massa in ordine di marcia 40 kg;
f) potenza massima del motore 1 kW;
g) velocità massima 6 km/h per i veicoli dotati di motore. Tale limite è quello ottenuto per co-
struzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal
costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. La prova è eff ettuata su strada piana, in
46-1 assenza di vento e con il guidatore in posizione eretta (massa 70 ± 5 kg).
Il superamento anche di uno solo dei limiti elencati comporta l'inclusione della macchina
nella categoria dei veicoli ai fi ni dell'applicazione delle norme del CDS.
Non sono ricompresi tra le macchine ad uso bambini:
• i dispositivi di micromobilità individuale quali segway, hooverbord e monowheel che sono
disciplinati a parte (v. § 50.1.7);
• i monopattini elettrici (v. § 50.1.6);
• le cosiddette "minimoto" munite di motore a combustione interna che non possono essere
considerate giocattoli e non possono circolare su strada o spazi pubblici (4).
46.1.1.2 Caratteristiche tecniche delle macchine ad uso degli invalidi
Le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici riconosciuti, anche se
asservite da motore non sono considerati veicoli (3).
Gli ausili medici (3):
• sono attrezzature costruite secondo le norme comunitarie vigenti e, pertanto, riconosciu-
te come tali sulla base della dichiarazione del costruttore, della conformità a specifi che
norme costruttive europee e alle disposizioni nazionali in materia di dispositivi medici e
risultino iscritte nella banca dati dei dispositivi medici;
• non sono disciplinati dal CDS o da specifi che norme emanate dal DTN.
incapacità di deambulazione che fi sicamente e mentalmente sono in grado di guidare un veicolo elettrico, e che
lo stesso è stato prodotto in conformità alle norme europee (es. EN 12 184). Deve essere iscritto al Repertorio
secondo quanto previsto da decreto del Ministro della salute del 20 febbraio 2007 (G.U. Serie Generale, n. 63 del
16.3.2007). Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'art. 13 DLG 24.2.1997, n. 46 e successiva ordinanza
23.12.2008 e la dichiarazione secondo cui il prodotto ha una sua iscrizione in qualità di DM (Dispositivo Medico),
su una tabella riepilogativa riportante Tipologia, Marca, Modello e Numero di iscrizione al Repertorio.
(4) La sentenza della Corte di Cassazione 15.5.2014 n. 20253 stabilisce che le minimoto munite di un motore a
combustione interna:
• sono disciplinate da norme UE e nazionali e sono soggette, sotto il profi lo della sicurezza meccanica e moto-
ristica e compatibilità elettromagnetica al DPR 24.7.1996 n. 459 sulle "macchine" e ai DLG 6.11.2007 n. 194
e DLG 6.9.2005 n. 206 (cosiddetto "Codice del Consumo") per quanto concerne la commercializzazione;
• non sono considerate giocattoli e non possono circolare su strada o spazi pubblici: la Commissione euro-
pea ha raccomandato agli Stati membri di vietarne l'uso ai minori degli anni 14, prescrivendo che tale di-
vieto di utilizzo debba essere riportato nei libretti di istruzioni o nelle avvertenze al consumatore.
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