Page 18 - Tachigrafi: uso e alterazioni
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C         Tachigrafo: campo di applicazione e installazione




              C1 VEICOLI OBBLIGATI
                 Sono obbligati ad avere a bordo un tachigrafo funzionante i veicoli, immatricolati in uno Stato
              membro dell’Unione europea (268), adibiti a:
              •  trasporto di merci (compresi trattori) con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,
                incluso l’eventuale rimorchio o semirimorchio ad essi agganciato;
              •  a partire dall’1.7.2026 trasporto merci con massa complessiva superiore a 2,5 t (compresi
                rimorchi e semirimorchi), che eff ettuano trasporti internazionali o di cabotaggio;
              •  trasporto di persone con oltre 9 posti, e quindi autobus (269), compresi scuolabus, immatri-
                colati in (270):
                -  servizio di noleggio con conducente (271),






               (268) I veicoli immatricolati per la prima volta in Europa dall’1.5.2006 sono obbligati ad avere un tachigrafo digitale di pri-
                  ma generazione. I veicoli immessi in circolazione per la prima volta prima del suddetto termine, possono continuare
                  a circolale con il tachigrafo analogico installato e non hanno l’obbligo di installare il nuovo tipo di apparato. Questi
                  veicoli più vecchi, tuttavia, devono adeguarsi alla nuova disciplina, installando un tachigrafo digitale, se si renda ne-
                  cessaria la sostituzione del tachigrafo. È necessaria tale sostituzione quando ricorrono le seguenti condizioni:
                  •  la trasmissione dei segnali al tachigrafo installato in precedenza è eff ettuata esclusivamente in modo elettrico;
                  •  si tratta di veicoli già in circolazione immatricolati per la prima volta in Europa dopo l’1.1.1996;
                  •  si tratta di veicoli adibiti al trasporto di:
                    -  passeggeri (oltre 9 compreso il conducente) e con peso complessivo superiore a 10 tonnellate,
                    -  merci, aventi peso massimo superiore a 12 tonnellate.
                  Alcune indagini condotte dai costruttori di tachigrafi , tuttavia, hanno evidenziato che non è sempre tecnicamente
                  possibile convertire i veicoli esistenti in modo che corrispondano ai requisiti legali in materia e alle normative di si-
                  curezza dei veicoli stessi, inoltre per “sostituzione del tachigrafo” deve intendersi la sostituzione di tutti i componenti
                  del dispositivo: sensore di movimento, cablaggio e unità di bordo. Di fatto un veicolo immatricolato con il tachigrafo
                  analogico, lo manterrà fi no alla radiazione defi nitiva.
               (269) Per :
                  •  veicoli in servizio regolare di passeggeri con più di 9 posti il cui percorso supera 50 km,
                  •  veicoli utilizzati per servizi regolari passeggeri, in ambito internazionale, i cui capolinea si trovano a non più di 50
                    km in linea d’aria dalla frontiera fra due Stati membri e che eff ettuano complessivamente un percorso non inferio-
                    re a 50 km ma non superiore a 100 km.
                  l’obbligo di installare e utilizzare il tachigrafo digitale (ovvero, se erano già dotati del tachigrafo analogico, sono ob-
                  bligati al suo utilizzo) per documentare l’attività dei conducenti, è decorso dall’1.1.2008 (reg. (UE) n. 165/2014). Se-
                  condo la normativa dell’abrogato regolamento (CEE) n. 3820/85 i conducenti di questi veicoli non erano obbligati al
                  rispetto delle disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada che sono invece ora obbligati a rispet-
                  tare le prescrizioni del reg. (CE) n. 561/2006, salvo che non intervengano provvedimenti di esonero nazionale sulla
                  base della facoltà concessa a ciascuno Stato membro di derogare in tutto o in parte le disposizioni del reg. (CE) n.
                  561/2006, come previsto dagli artt. 13 e 14 dello stesso regolamento.
               (270) Secondo il DM 31.1.1997 (“Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”), il trasporto degli alunni della scuo-
                  la dell’obbligo può essere eff ettuato con:
                  •  autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus immatricolati in uso proprio, a titolo di proprietà, usufrutto, patto
                    di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing) a nome di comuni, altri enti locali o loro consorzi,
                    istituti scolastici pubblici e privati che dimostrino di averne titolo;
                  •  autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus immatricolati in uso di terzi per servizio di linea o servizio di no-
                    leggio con conducente a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera
                    (leasing), da parte di imprese di trasporto in possesso dei requisiti prescritti.
                  L’utilizzo di tali veicoli per il trasporto di alunni e bambini dalle abitazioni agli istituti scolastici e viceversa è ammesso
                  anche per attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate da comuni
                  o altri enti locali. In questi casi, tuttavia, il DM prevede che se eff ettuano percorsi superiori a 50 km, i veicoli siano
                  dotati di tachigrafo ciò in quanto tale tipo di trasporto rientra nella defi nizione di “servizi regolari specializzati di pas-
                  seggeri” di cui all’art. 2 del reg. (CE) n. 1073/2009. La circolare dell’allora Ministero dei trasporti e della navigazione
                  11.3.1997 n. 23/97, ha inoltre precisato che per i minibus (con un massimo di 15 posti) il tachigrafo non è obbligato-
                  rio, nemmeno in queste circostanze, a condizione che venga utilizzato un libretto individuale di controllo per la regi-
                  strazione dei tempi di guida e di riposo.
               (271) Sono sottoposti all’obbligo del tachigrafo anche i veicoli che, conformemente alle defi nizioni dell’art. 2 reg. (CE) n.
                  1073/2009, eff ettuano servizi di trasporto internazionale di passeggeri (limitatamente al territorio comunitario della
                  Confederazione elvetica o del SEE).


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