Page 13 - Tachigrafi: uso e alterazioni
P. 13

B




               B  DURATA DELLA GUIDA E DEI RIPOSI DEI CONDUCENTI
                   PROFESSIONALI
                   (5071) Giandomenico Protospataro

                   I conducenti dei veicoli ovunque immatricolati, adibiti al trasporto di persone con numero di
               posti superiore a 9 o di cose di massa superiore a 3,5 t e, a partire dall’1.7.2026, anche quelli
               superiori a 2,5 t utilizzati nei trasporti internazionali o di cabotaggio (53) che eff ettuano viaggi esclu-
               sivamente all’interno del territorio dell’Unione europea o fra la medesima UE, la Svizzera e i Paesi
               SEE, devono limitare la propria guida giornaliera ad un certo numero di ore, eff ettuare interruzioni
               nella guida e periodi di riposo giornaliero o settimanale, secondo le disposizioni del regolamento
               (CE) n. 561/2006.
                   Nell’ambito delle misure adottate per aff rontare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, al-
               cuni Paesi, applicando quanto previsto dall’art. 14 c. 2 del regolamento (CE) n. 561/2006, hanno
               disposto delle deroghe nazionali temporanee ai tempi di guida e di riposo, per alcuni tipi di trasporto.
                   Non sono tenuti al rispetto di queste regole i conducenti di veicoli specifi camente esclusi dalla
               normativa UE perché non in regime concorrenziale o commerciale (v. § B2) (54).
                   Si applicano invece le limitazioni imposte dall’accordo AETR (ormai, almeno per le norme
               generali, allineate con quelle CE) ai conducenti di veicoli:
               •  UE che eff ettuano trasporti, anche solo in parte, interessanti il territorio di Stati extra UE,
               • extra UE.
                   La disciplina qui descritta, attinente al regolamento (CE) n. 561/2006, non si sovrappone a
               quella prevista dalla direttiva 2002/15/CE recepita in Italia con DLG 19.11.2007 n. 234 sull’orario
               di lavoro dei lavoratori mobili (v. § P) anche se, in alcuni casi, concorre con essa a disciplinare il
               settore.

               B1  AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME UE IN MATERIA SOCIALE
                   La durata della guida dei veicoli adibiti al trasporto di persone o cose (anche se circolano vuo-
               ti) è disciplinata dalle norme contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006 (55). La normativa UE è
               fi nalizzata a garantire la sicurezza stradale, la libera concorrenza delle imprese (56) e a migliorare
               le condizioni sociali dei lavoratori a cui si applica.
                 (53) L’obbligo per i veicoli > 2,5 t è stato introdotto dal regolamento (UE) 2020/1054, il quale esenta comunque i veico-
                   li al di sotto delle 3,5 t qualora il trasporto sia fatto in conto proprio e la guida non costituisca l’attività principale del
                   conducente. La posizione del regolamento (UE) 2020/1054 di includere i veicoli commerciali leggeri nell’ambito di
                   applicazione del regolamento, compresi i veicoli con rimorchi o semirimorchi, la cui massa massima autorizzata su-
                   pera 2,5 tonnellate è, per ora limitata, ai soli veicoli utilizzati nel trasporto internazionale per conto terzi. Anche questi
                   veicoli rientreranno nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 165/2014 e devono pertanto essere dotati di
                   tachigrafi  intelligenti. Durante questa fase transitoria, la Commissione provvederà ad adottare atti di esecuzione, per
                   stabilire disposizioni specifi che riguardanti i dati, le funzioni e l’installazione di tachigrafi  per i veicoli commerciali leg-
                   geri, in modo che la produzione dei dispositivi necessari e la loro installazione nei veicoli possa essere organizzata
                   durante il resto del periodo.
                 (54) Gli Stati membri possono esentare dal rispetto delle disposizioni anche altri veicoli impegnati in trasporti esclusiva-
                   mente nazionali.
                 (55) Il comma 1 art. 174 CDS rinvia espressamente alle disposizioni del reg. (CEE) n. 3820/85. Tuttavia, per eff etto
                   dell’art. 28 del reg. (CE) n. 561/2006, ogni riferimento a quella norma deve essere inteso come riferimento al nuovo
                   reg. (CE) n. 561/2006 che lo ha sostituito. Il nuovo regolamento, entrato completamente in vigore dall’aprile 2007, ha
                   lo scopo soprattutto di chiarire, semplifi care e aggiornare le regole stabilite dal reg. (CEE) n. 3820/85, raccogliendole

                   in un testo chiaro e coerente. Prima della sua approvazione infatti, notevoli diffi coltà erano state riscontrate nell’in-
                   terpretare e applicare le disposizioni del reg. (CEE) n. 3820/85, ed era emersa una mancanza di uniformità nell’in-
                   terpretazione delle disposizioni del regolamento nei vari Paesi.
                 (56) Secondo una serie di ricerche, in parte commissionate dall’Unione europea [(v. ad es., Hamelin, P.: “Le travail des
                   conducteurs routiers: structures de production, conditions de travail et risque, Société des Ingénieurs de l’Automo-
                   bile” (“La professione di conducente di veicoli stradali: strutture di produzione, condizioni di lavoro e rischi”) (SIA),
                   Paris, pagina 23; Maycock, G.: “Driver sleepiness as a Factor in Car and HGV Accidents” (“La stanchezza dei condu-
                   centi come fattore alla base degli incidenti automobilistici e dei veicoli commerciali pesanti”), TRL, Crowthorne, UK.


                                                                                      27
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18