Page 13 - Tachigrafi: uso e alterazioni
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B DURATA DELLA GUIDA E DEI RIPOSI DEI CONDUCENTI
PROFESSIONALI
(5071) Giandomenico Protospataro
I conducenti dei veicoli ovunque immatricolati, adibiti al trasporto di persone con numero di
posti superiore a 9 o di cose di massa superiore a 3,5 t e, a partire dall’1.7.2026, anche quelli
superiori a 2,5 t utilizzati nei trasporti internazionali o di cabotaggio (53) che eff ettuano viaggi esclu-
sivamente all’interno del territorio dell’Unione europea o fra la medesima UE, la Svizzera e i Paesi
SEE, devono limitare la propria guida giornaliera ad un certo numero di ore, eff ettuare interruzioni
nella guida e periodi di riposo giornaliero o settimanale, secondo le disposizioni del regolamento
(CE) n. 561/2006.
Nell’ambito delle misure adottate per aff rontare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, al-
cuni Paesi, applicando quanto previsto dall’art. 14 c. 2 del regolamento (CE) n. 561/2006, hanno
disposto delle deroghe nazionali temporanee ai tempi di guida e di riposo, per alcuni tipi di trasporto.
Non sono tenuti al rispetto di queste regole i conducenti di veicoli specifi camente esclusi dalla
normativa UE perché non in regime concorrenziale o commerciale (v. § B2) (54).
Si applicano invece le limitazioni imposte dall’accordo AETR (ormai, almeno per le norme
generali, allineate con quelle CE) ai conducenti di veicoli:
• UE che eff ettuano trasporti, anche solo in parte, interessanti il territorio di Stati extra UE,
• extra UE.
La disciplina qui descritta, attinente al regolamento (CE) n. 561/2006, non si sovrappone a
quella prevista dalla direttiva 2002/15/CE recepita in Italia con DLG 19.11.2007 n. 234 sull’orario
di lavoro dei lavoratori mobili (v. § P) anche se, in alcuni casi, concorre con essa a disciplinare il
settore.
B1 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME UE IN MATERIA SOCIALE
La durata della guida dei veicoli adibiti al trasporto di persone o cose (anche se circolano vuo-
ti) è disciplinata dalle norme contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006 (55). La normativa UE è
fi nalizzata a garantire la sicurezza stradale, la libera concorrenza delle imprese (56) e a migliorare
le condizioni sociali dei lavoratori a cui si applica.
(53) L’obbligo per i veicoli > 2,5 t è stato introdotto dal regolamento (UE) 2020/1054, il quale esenta comunque i veico-
li al di sotto delle 3,5 t qualora il trasporto sia fatto in conto proprio e la guida non costituisca l’attività principale del
conducente. La posizione del regolamento (UE) 2020/1054 di includere i veicoli commerciali leggeri nell’ambito di
applicazione del regolamento, compresi i veicoli con rimorchi o semirimorchi, la cui massa massima autorizzata su-
pera 2,5 tonnellate è, per ora limitata, ai soli veicoli utilizzati nel trasporto internazionale per conto terzi. Anche questi
veicoli rientreranno nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 165/2014 e devono pertanto essere dotati di
tachigrafi intelligenti. Durante questa fase transitoria, la Commissione provvederà ad adottare atti di esecuzione, per
stabilire disposizioni specifi che riguardanti i dati, le funzioni e l’installazione di tachigrafi per i veicoli commerciali leg-
geri, in modo che la produzione dei dispositivi necessari e la loro installazione nei veicoli possa essere organizzata
durante il resto del periodo.
(54) Gli Stati membri possono esentare dal rispetto delle disposizioni anche altri veicoli impegnati in trasporti esclusiva-
mente nazionali.
(55) Il comma 1 art. 174 CDS rinvia espressamente alle disposizioni del reg. (CEE) n. 3820/85. Tuttavia, per eff etto
dell’art. 28 del reg. (CE) n. 561/2006, ogni riferimento a quella norma deve essere inteso come riferimento al nuovo
reg. (CE) n. 561/2006 che lo ha sostituito. Il nuovo regolamento, entrato completamente in vigore dall’aprile 2007, ha
lo scopo soprattutto di chiarire, semplifi care e aggiornare le regole stabilite dal reg. (CEE) n. 3820/85, raccogliendole
in un testo chiaro e coerente. Prima della sua approvazione infatti, notevoli diffi coltà erano state riscontrate nell’in-
terpretare e applicare le disposizioni del reg. (CEE) n. 3820/85, ed era emersa una mancanza di uniformità nell’in-
terpretazione delle disposizioni del regolamento nei vari Paesi.
(56) Secondo una serie di ricerche, in parte commissionate dall’Unione europea [(v. ad es., Hamelin, P.: “Le travail des
conducteurs routiers: structures de production, conditions de travail et risque, Société des Ingénieurs de l’Automo-
bile” (“La professione di conducente di veicoli stradali: strutture di produzione, condizioni di lavoro e rischi”) (SIA),
Paris, pagina 23; Maycock, G.: “Driver sleepiness as a Factor in Car and HGV Accidents” (“La stanchezza dei condu-
centi come fattore alla base degli incidenti automobilistici e dei veicoli commerciali pesanti”), TRL, Crowthorne, UK.
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