Page 14 - Tachigrafi: uso e alterazioni
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B Durata della guida e dei riposi
dei conducenti professionali
Queste norme UE si applicano a tutti i conducenti dei veicoli (57), anche non immatricolati
in uno degli Stati UE, che eff ettuano trasporti su strada esclusivamente all’interno del territorio
dell’Unione europea, della Confederazione elvetica o dello Spazio economico europeo (58) (Norve-
gia, Liechtenstein e Islanda) e che devono essere dotati di tachigrafo analogico o digitale.
Quando, invece, il trasporto non si esaurisce all’interno del territorio della UE, della Confe-
derazione elvetica o dello Spazio economico europeo, ma interessa il territorio di altri Stati, non
si applicano le norme UE ma le disposizioni dell’accordo AETR (59) i cui contenuti tecnici sono
attualmente allineati a quelli del regolamento (CE) n. 561/2006 in vigore fi no al 19.8.2020, di con-
seguenza non sono previste tutte le novità introdotte dal regolamento (UE) 2020/1054 (60).
Il regolamento (CE) n. 561/2006 si applica a veicoli per:
• trasporto merci (61) con massa complessiva superiore a 3,5 t (compresi rimorchi e semirimorchi);
1995, pagina 55; Ouwerkerk, Van, F.: “Relationships between Road Transport working conditions, fatigue, Health
and Traffi c Safety” (“Relazione tra condizioni di lavoro nel trasporto su strada, fatica, salute e sicurezza stradale”),
Traffi c Research Centre, University of Groningen, 1987, pagina 35)] sono ben documentate le implicazioni per la si-
curezza stradale dello stato di fatica dei conducenti professionali, derivante da tempi di lavoro o di guida eccessiva-
mente prolungati o da periodi di riposo troppo brevi. Da uno studio fi nanziato dalla Commissione europea sui condu-
centi professionali, operanti sia sulle lunghe sia sulle brevi distanze, sia nel ramo passeggeri sia nel ramo merci, in
Austria, Germania, Francia e Italia [(“Le lien entre la durée du travail des conducteurs routiers et la sécurité routière
au sein de l’Union Européenne” (“La relazione tra la durata del lavoro dei conducenti di veicoli stradali e la sicurezza
sulle strade nell’Unione europea”) studio n. B95-B2 7020-SIN 3973 (giugno 1997) Universität - Gesamthochschule
Kassel, Institut für Arbeitswissenschaft)], è emerso che il 23% degli autisti ammetteva di essersi addormentato al vo-
lante durante il lavoro, quando il turno di lavoro durava dalle 40 alle 50 ore; questo dato, tuttavia, raddoppiava (45%)
quando il turno di lavoro era compreso tra le 50 e le 60 ore. Lo studio in questione ha inoltre documentato che, con
l’aumento dei viaggi notturni per evitare il congestionamento del traffi co durante il giorno, il 74% degli autisti che
guidavano per quattro o più notti di seguito ammetteva di essersi addormentato al volante più di sei volte nell’anno
precedente. È inoltre un fatto acclarato che la maggior parte degli incidenti si verifi cano nelle prime ore del mattino.
(57) La norma trova applicazione nei confronti di tutti i conducenti: lavoratori dipendenti o artigiani, italiani o stranieri, che
compiano trasporti per conto proprio o per conto terzi. Il regolamento, infatti, disciplina operazioni alquanto diverse
che riguardano, fra l’altro, il trasporto di passeggeri e di merci, eff ettuati sia a livello nazionale sia internazionale, sia
sulle lunghe sia sulle brevi distanze, sia per conto terzi sia per conto proprio, sia da autisti salariati sia da padroncini.
(58) Secondo le disposizioni dell’abrogato reg. (CEE) n. 3820/85, per i conducenti di veicoli non immatricolati in uno degli
Stati membri dell’Unione europea, si dovevano applicare, invece, le disposizione dell’Accordo europeo relativo alle
prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada dell’1.7.1970 (AETR), e
successive modifi cazioni. Con l’entrata in vigore del reg. (CE) n. 561/2006, invece, per i trasporti eff ettuati esclusi-
vamente nell’ambito del territorio della UE, della Svizzera e degli altri Stati del SEE, la nuova disciplina trova appli-
cazione indistintamente per tutti i veicoli, qualunque sia lo Stato di immatricolazione.
(59) Le disposizioni dell’Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti
internazionali su strada dell’1.7.1970 (AETR), e successive modifi cazioni, si applicano ai trasporti su strada di merci
e passeggeri eff ettuati da veicoli immatricolati negli Stati membri, o in Paesi parti dell’AETR, per tutto il percorso ef-
fettuato, se tale percorso è compiuto da, per o attraverso il territorio della UE e quello di un Paese parte dell’AETR.
Per i veicoli immatricolati in un Paese non parte dell’AETR, le disposizioni si applicano ai tragitti eff ettuati solamente
nell’ambito del territorio UE (v. § A) ma il controllo della loro osservanza non richiede necessariamente l’uso del ta-
chigrafo, potendo avvenire anche tramite i documenti di viaggio.
(60) L’AETR attualmente non prevede:
• l’obbligo di rispettare i tempi di guida e riposo per i veicoli o combinazione di veicoli di mcpc superiore a 2,5 t nel
trasporto merci internazionale o di cabotaggio;
• l’esenzione per il trasporto in conto proprio di merci prodotte artigianalmente o necessarie al conducente per la
sua attività;
• la possibilità di eff ettuare due riposi settimanali ridotti consecutivi nell’ambito del trasporto merci internazionale;
• il rientro in sede della ditta o alla residenza del conducente entro 4 settimane;
• l’interruzione del riposo settimanale per imbarco su treno o traghetto;
• la deroga di 1 o 2 ore per il rientro in sede o alla residenza per l’eff ettuazione del riposo settimanale.
Inoltre sull’utilizzo del tachigrafo attualmente non prevede:
• l’obbligo del tachigrafo intelligente;
• la registrazione dell’attraversamento delle frontiere;
• l’obbligo di avere al seguito l’attività del giorno in corso e dei 56 precedenti;
• la giustifi cazione scritta degli organi di controllo in caso di rottura dei sigilli.
(61) I veicoli ad uso speciale che, in sede di immatricolazione, sono considerati non atti al trasporto di cose. Tali veicoli,
ancorché non espressamente indicati tra quelli esenti dal Regolamento, sono comunque esentati dal rispetto delle di-
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