Page 9 - Tachigrafi: uso e alterazioni
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               A  REGOLAZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA
                   DEI CONDUCENTI PROFESSIONALI
                   (5070) Giandomenico Protospataro

                   Tutta la normativa in materia di attività di guida dei conducenti professionali e quella relativa
               al tachigrafo mirano a garantire l’armonizzazione delle condizioni di concorrenza dei trasporti su
               strada e il miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti (aff aticamento e stanchezza) e
               della sicurezza stradale in generale.
                   A tal fi ne la normativa prevede disposizioni relative a:
               •  tempo di guida massimo per giornata, settimana e periodo bisettimanale,
               •  obbligo per il conducente di eff ettuare determinati periodi di riposo,
               •  divieto alle imprese di concedere ai conducenti premi o maggiorazioni salariali in base alla
                 distanza percorsa, alla rapidità di consegna e ai volumi di merci trasportate, laddove questo
                 metta in pericolo la sicurezza stradale e/o incoraggi infrazioni ai regolamenti.
                   Le disposizioni sulla disciplina dei periodi di guida e riposo vanno coordinate con quelle re-
               lative al tachigrafo, installato proprio per consentirne il controllo e, pertanto, il tachigrafo è lo stru-
               mento che registra i tempi di guida, di lavoro, di disponibilità, le interruzioni di guida ed i periodi di
               riposo giornaliero del conducente.
                   Il conducente è colui che è addetto alla guida o si trova a bordo di un veicolo con la mansione
               di guidarlo.
               A1 FONTI NORMATIVE
                   L’attività dei conducenti professionali impiegati nel trasporto di merci o di persone è disciplina-
               ta (1) variamente in relazione all’ambito in cui avviene il trasporto:
                           Trasporti                        Fonti normative
                Stati non UE o non SEE        Accordo AETR
                Stati UE, SEE, Confederazione elve- Direttive e regolamenti UE, fra cui:
                tica                          •  regolamento (CE) n. 561/2006,
                                              •  regolamento (UE) n. 165/2014, e
                                              •  regolamento di esecuzione (UE) 2016/799
                Nazionali                     Artt. 174, 179 CDS e leggi di settore

               A1.1 Norme internazionali
                   Per i trasporti eff ettuati, anche solo in parte, nei Paesi non facenti parte della UE e dello
               Spazio economico europeo (SEE) (2), la disciplina dell’attività di guida dei conducenti professio-
               nali è dettata dall’Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli
               addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) dell’1.7.1970 (3).
                 (1) Le norme che regolano la materia sono molte e, purtroppo, non sempre ben coordinate tra loro; perciò, per individua-
                   re le norme attualmente vigenti, occorre necessariamente ripercorrere le varie fasi storiche che hanno caratterizzato
                   il complesso processo di regolamentazione, con l’avvertenza generale che l’intera normativa italiana rappresenta il
                   recepimento e l’adattamento di quella UE. Al riguardo, ricordiamo che le citazioni al regolamento (CEE) n. 3820/1985
                   devono ora intendersi riferite al regolamento (CE) n. 561/2006.
                 (2) Formano lo SEE tre dei quattro Paesi dell’EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e i Paesi dell’UE. Lo Spazio
                   economico europeo (SEE) è nato nel 1994 a seguito di un accordo tra l’European Free Trade Association (EFTA
                   - formata da Confederazione elvetica, Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e l’Unione europea (UE) con lo scopo di
                   permettere ai Paesi EFTA di partecipare al Mercato comune europeo senza dover essere membri dell’Unione. La
                   Confederazione elvetica non partecipa al SEE anche se è comunque legata all’UE tramite un altro tipo di accordo
                   (accordo bilaterale Confederazione elvetica-Unione europea).
                 (3) L’accordo europeo del 1° luglio 1970 relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti inter-
                   nazionali su strada (AETR), persegue lo scopo di:
                   •  accrescere la sicurezza della circolazione stradale;


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