Page 17 - Tachigrafi: uso e alterazioni
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C TACHIGRAFO: CAMPO DI APPLICAZIONE E INSTALLAZIONE
(5072) Giandomenico Protospataro
Sui veicoli adibiti al trasporto su strada (264) di persone o di merci quando i relativi conducen-
ti sono tenuti ad osservare le disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 (265) deve essere
montato e utilizzato un tachigrafo analogico o digitale che registra tempi di guida e di riposo dei
conducenti (266).
Sono esenti dal montaggio del tachigrafo alcuni veicoli che svolgono attività di trasporto per le
quali non è richiesto il rispetto delle norme in materia sociale. Limitatamente al proprio territorio, gli
Stati membri dell’Unione europea possono inoltre esentare altre categorie di veicoli.
I tachigrafi devono essere:
• montati e riparati solo da offi cine o centri tecnici autorizzati dal Ministero dello sviluppo econo-
mico;
• sottoposti a controllo biennale della funzionalità (267).
Le operazioni di montaggio, calibrazione e riparazione dei tachigrafi digitali richiedono l’impie-
go di una carta offi cina rilasciata dalla Camera di commercio unicamente al personale di un centro
tecnico autorizzato.
Operazioni di installazione, riparazione e controllo dei tachigrafi
(264) Per “trasporto su strada” si intende qualsiasi spostamento, compiuto interamente o in parte su strade aperte a uso
pubblico, a vuoto o a carico, di un veicolo adibito al trasporto di passeggeri o di merci (v. art. 4 lettera a) reg. (CE) n.
561/2006).
(265) L’art. 179, c. 1, CDS per individuare i veicoli che devono avere il tachigrafo rinvia alla normativa UE del reg. (UE) n.
165/2014. Il reg. (UE) n. 165/2014, rinvia a sua volta alle disposizioni del reg. CE n. 561/2006 stabilendo che devono
avere il tachigrafo tutti i veicoli i cui conducenti sono tenuti al rispetto della disciplina comunitaria in materia di tempi
di guida e di riposo. Alla luce della fi nalità che caratterizza il tachigrafo (controllo del rispetto delle norme in materia
sociale), i veicoli esentati dall’osservanza della disciplina sui periodi di guida, perciò, sono soltanto quelli elencati nel
reg. (CE) n. 561/2006, art. 3, nonché i trasporti regolari di persone di linea, richiamati dall’art. 16 dello stesso rego-
lamento, per i quali è consentito il controllo anche tramite i documenti di viaggio.
(266) Per “tachigrafo” si intende l’insieme delle apparecchiature destinate ad essere montate a bordo di veicoli stradali per
indicare, registrare e memorizzare in modo automatico o semiautomatico i dati sulla marcia di tali veicoli e su deter-
minati periodi di lavoro dei loro conducenti.
(267) Il reg. (UE) n. 165/2014 stabilisce che il tachigrafo deve essere sottoposto a visita periodica almeno ogni due anni
mentre in ambito nazionale il controllo era richiesto ogni anno dall’art. 10, cc. 1 e 4, della legge 30.3.1987 n. 132, ora
abrogati dal DL 9.2.2012 n. 9 e pertanto la disciplina nazionale è stata allineata con quella UE.
Al momento della revisione del veicolo, l’UMC non eff ettua alcun controllo tecnico diretto sul tachigrafo né alcuna
verifi ca dell’effi cienza del tachigrafo stesso ma acquisisce la documentazione di verifi ca dell’offi cina autorizzata ed
accerta soltanto:
• presenza e regolarità del sigilli,
• regolarità del marchio di omologazione del tachigrafo,
• corrispondenza del diametro delle ruote con quello indicato sulla targhetta dell’apparecchio (e per il quale il tachi-
grafo è stato calibrato).
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