Page 156 - ADR 2023
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Note redazione per 5.1.2
              [1] Sottosezione aggiunta dagli emendamenti ADR 2007 con conseguente rinumerazione delle
                successive.
              [2] Con gli emendamenti ADR 2007 sono state soppresse le seguenti parole: "Il marchio "sovrimbal-
                laggio" è una indicazione di conformità alla presente prescrizione".
              [3] Paragrafo così sostituito dagli emendamenti ADR 2015.
              [4] Parole così sostituite dagli emendamenti ADR 2017.

             5.1.3.     Imballaggi (compresi i GIR/IBC e i grandi imballaggi), cisterne,
                        MEMU [1], veicoli e contenitori per il trasporto alla rinfusa [3],
                        vuoti, non ripuliti
             5.1.3.1.   Gli imballaggi (compresi i GIR/IBC e i grandi imballaggi), le cisterne
                        (compresi i veicoli cisterna, i veicoli batteria, le cisterne smontabili, le
                        cisterne mobili, i contenitori cisterna e i CGEM, MEMU [1]), i veicoli
                        e i contenitori per il trasporto alla rinfusa [3], vuoti, non ripuliti,
                        che hanno contenuto merci pericolose di classi diverse dalla classe
                        7, devono essere marcati ed etichettati come se fossero pieni.
                             NOTA: Per la documentazione, cfr. il capitolo 5.4.
             5.1.3.2.   I contenitori, le cisterne e i GIR/IBC, così come altri imballaggi e
                        sovrimballaggi, [2] utilizzati per il trasporto di materiali radioattivi non
                        devono essere utilizzati per il deposito o il trasporto d'altre merci,
                        a meno di essere stati decontaminati in modo tale che il livello
                        d'attività sia inferiore a 0,4 Bq/cm 2  per gli emettitori beta e gamma
                        e per gli emettitori alfa di debole tossicità e a 0,04 Bq/cm 2  per tutti
                        gli altri emettitori alfa.
              Note redazione per 5.1.3
              [1] Parola aggiunta dall'addenda 1 agli emendamenti ADR 2009.
              [2] Parole così sostituite dagli emendamenti ADR 2015.
              [3] Parole così sostituite dagli emendamenti ADR 2023.

             5.1.4.     Imballaggio in comune
                        Quando due o più merci pericolose sono imballate in comune in
                        uno stesso imballaggio esterno, il collo deve essere marcato ed
                        etichettato come prescritto per ogni merce. Quando una stessa
                        etichetta è richiesta per diႇ erenti merci, deve essere applicata una
                        sola volta.



             5.1.5.     Disposizioni generali relative alla classe 7

             [3]
             5.1.5.1.   Approvazione delle spedizioni e noti¿ ca

             5.1.5.1.1.  Generalità
                        Oltre l'approvazione dei modelli di collo secondo le disposizioni del
                        capitolo 6.4, è anche richiesta in alcuni casi (5.1.5.1.2 e 5.1.5.1.3)


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