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lo speditore noti¿ ca all'autorità competente del paese d’origine
della spedizione e all’autorità [5] competente di ognuno dei paesi
sul territorio dei quali la spedizione deve essere trasportata.
Questa noti¿ ca deve pervenire ad ogni autorità competente
prima dell'inizio della spedizione e preferibilmente almeno sette
giorni prima;
c) Lo speditore non è tenuto ad inviare una noti¿ ca distinta quando
le informazioni richieste sono state incluse nella domanda di
approvazione della spedizione (cfr. 6.4.23.2) [9];
d) La noti¿ ca della spedizione deve comprendere:
i) Le informazioni suႈ cienti per permettere di identi¿ care il o i
colli, in particolare tutti i numeri e codici dei certi¿ cati appli-
cabili,
ii) Le informazioni sulla data eႇ ettiva della spedizione, la data
prevista di arrivo e l'itinerario previsto,
iii) Il o i nomi dei materiali radioattivi o del o dei nuclidi,
iv) La descrizione dello stato ¿ sico e della forma chimica dei
materiali radioattivi o l'indicazione che si tratta di materiali
radioattivi sotto forma speciale o di materiali radioattivi de-
bolmente disperdibili, e
v) La massima attività del contenuto radioattivo durante il tra-
sporto, espressa in bequerels (Bq) con il simbolo SI in pre¿ sso
appropriato (cfr. 1.2.2.1). Per i materiali ¿ ssili, la massa di
materiale ¿ ssile (o la massa di ciascun nuclide ¿ ssile per le
miscele, se del caso) in grammi (g), o in multipli di grammi,
può essere indicata in luogo dell’attività [6].
5.1.5.2. Certi¿cati rilasciati dall'autorità competente
5.1.5.2.1. Certi¿ cati rilasciati dall'autorità competente sono richiesti per:
a) i modelli utilizzati per:
i) i materiali radioattivi sotto forma speciale,
ii) i materiali radioattivi debolmente disperdibili,
iii) [12] i materiali ¿ ssili esenti in virtù del 2.2.7.2.3.5 f),
iv) i colli contenenti 0,1 kg o più di esaÀ uoruro di uranio,
v) [11] i colli contenenti materiali ¿ ssili salvo le eccezioni previste
nel 2.2.7.2.3.5, 6.4.11.2 o 6.4.11.3 [10],
vi) i colli di tipo B(U) e i colli di tipo B(M),
vii) i colli di tipo C,
b) gli accordi speciali;
c) alcune spedizioni (cfr. al 5.1.5.1.2);
d) il calcolo dei valori di base indicati al 2.2.7.2.2.1 per i radionu-
clidi che non ¿ gurano nella lista della Tabella 2.2.7.2.2.1 (cfr.
2.2.7.2.2.2 a) [9];
e) il calcolo di altri limiti d'attività per una spedizione esente riguar-
dante apparecchi o oggetti (cfr. 2.2.7.2.2.2 b) [9].
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