Page 158 - ADR 2023
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lo speditore noti¿ ca all'autorità competente del paese d’origine
                           della spedizione e all’autorità [5] competente di ognuno dei paesi
                           sul territorio dei quali la spedizione deve essere trasportata.
                           Questa noti¿ ca deve pervenire ad ogni autorità competente
                           prima dell'inizio della spedizione e preferibilmente almeno sette
                           giorni prima;
                        c)  Lo speditore non è tenuto ad inviare una noti¿ ca distinta quando
                           le informazioni richieste sono state incluse nella domanda di
                           approvazione della spedizione (cfr. 6.4.23.2) [9];
                        d) La noti¿ ca della spedizione deve comprendere:
                           i)  Le informazioni suႈ cienti per permettere di identi¿ care il o i

                             colli, in particolare tutti i numeri e codici dei certi¿ cati appli-
                             cabili,
                           ii)  Le informazioni sulla data eႇ ettiva della spedizione, la data
                             prevista di arrivo e l'itinerario previsto,
                           iii) Il o i nomi dei materiali radioattivi o del o dei nuclidi,
                           iv) La descrizione dello stato ¿ sico e della forma chimica dei
                             materiali radioattivi o l'indicazione che si tratta di materiali
                             radioattivi sotto forma speciale o di materiali radioattivi de-
                             bolmente disperdibili, e
                           v) La massima attività del contenuto radioattivo durante il tra-
                             sporto, espressa in bequerels (Bq) con il simbolo SI in pre¿ sso
                             appropriato (cfr. 1.2.2.1). Per i materiali ¿ ssili, la massa di
                             materiale ¿ ssile (o la massa di ciascun nuclide ¿ ssile per le
                             miscele, se del caso) in grammi (g), o in multipli di grammi,
                             può essere indicata in luogo dell’attività [6].

             5.1.5.2.   Certi¿cati rilasciati dall'autorità competente
             5.1.5.2.1.  Certi¿ cati rilasciati dall'autorità competente sono richiesti per:
                        a)  i modelli utilizzati per:
                           i)  i materiali radioattivi sotto forma speciale,
                           ii)  i materiali radioattivi debolmente disperdibili,
                           iii)  [12] i materiali ¿ ssili esenti in virtù del 2.2.7.2.3.5 f),
                           iv) i colli contenenti 0,1 kg o più di esaÀ uoruro di uranio,
                           v) [11] i colli contenenti materiali ¿ ssili salvo le eccezioni previste
                             nel 2.2.7.2.3.5, 6.4.11.2 o 6.4.11.3 [10],
                           vi) i colli di tipo B(U) e i colli di tipo B(M),
                           vii) i colli di tipo C,
                        b)  gli accordi speciali;
                        c)  alcune spedizioni (cfr. al 5.1.5.1.2);
                        d)  il calcolo dei valori di base indicati al 2.2.7.2.2.1 per i radionu-
                           clidi che non ¿ gurano nella lista della Tabella 2.2.7.2.2.1 (cfr.
                           2.2.7.2.2.2 a) [9];
                        e)  il calcolo di altri limiti d'attività per una spedizione esente riguar-
                           dante apparecchi o oggetti (cfr. 2.2.7.2.2.2 b) [9].






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