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CAPITOLO 4.1
                       Utilizzazione di imballaggi, di grandi imballaggi (recipienti)
                       per il trasporto alla rinfusa (GIR/IBC) e di grandi imballaggi
                [1]
                                 NOTA: Gli imballaggi, compresi i GIR/IBC e i grandi imballaggi, i cui marchi
                                 corrispondono al 6.1.3, 6.2.2.7, 6.2.2.8, 6.2.2.9, 6.2.2.10, 6.3.4 [20], 6.5.2 o
                                 6.6.3, ma che sono stati approvati in un paese che non è parte contraente
                                 dell'ADR, possono essere ancora utilizzati per il trasporto secondo l'ADR
                                 [33].
                4.1.1.     Disposizioni generali relative all’imballaggio di merci pericolose
                           in imballaggi [2], compresi i GIR/IBC o i grandi imballaggi
                                 NOTA: [6] Per l’imballaggio di merci delle classi 2, 6.2 e 7, le disposizioni
                                 generali della presente sezione si applicano soltanto alle condizioni indicate
                                 nei 4.1.8.2 (classe 6.2, nn. ONU 2814 e 2900) [20], 4.1.9.1.5 (classe 7) e
                                 nelle pertinenti istruzioni di imballaggio del 4.1.4 (P201, P207 e LP200 per
                                 la classe 2 e P620, P621, P622, IBC620, LP621 e LP622 per la classe 6.2)
                                 [20].
                4.1.1.1.   Le merci pericolose devono essere imballate in imballaggi di buona
                           qualità, compresi i GIR/IBC ed i grandi imballaggi. Questi imballaggi   4.1
                           dovranno essere abbastanza robusti per resistere ai colpi ed alle sol-
                           lecitazioni normalmente incontrati durante il trasporto, in particolare
                           in fase di trasbordo fra mezzi di trasporto o fra mezzi di trasporto e
                           magazzini [2] così come qualsiasi rimozione da un pallet o da so-
                           vraimballo per susseguente movimentazione manuale o meccanica.
                           Gli imballaggi, compresi i GIR/IBC ed i grandi imballaggi, devono
                           essere costruiti e chiusi quando sono pronti per la spedizione così
                           da prevenire qualsiasi perdita dei contenuti, che potrebbe essere
                           provocata, nelle normali condizioni di trasporto, da vibrazioni o da
                           variazioni della temperatura, dell’umidità o della pressione (risultante
                           dall’altitudine, per esempio). Gli imballaggi, compresi i GIR/IBC e i
                           grandi imballaggi devono essere ¿ ssati in conformità alle indicazioni
                           fornite dal fabbricante [3]. Nessun residuo pericoloso deve aderire
                           all’esterno degli imballaggi, dei GIR/IBC e dei grandi imballaggi
                           durante il trasporto. Queste disposizioni si applicano, secondo i
                           casi, agli imballaggi nuovi, riutilizzati, ricondizionati o ricostruiti ed
                           ai GIR/IBC nuovi, riutilizzati, ricondizionati o ricostruiti, così come
                           ai grandi imballaggi nuovi, riutilizzati o ricostruiti [22] [2].

                4.1.1.2.   Le parti degli imballaggi, compresi i GIR/IBC e i grandi imballaggi,
                           che sono direttamente a contatto con le merci pericolose:
                           a)  non devono essere alterate o indebolite in modo signi¿ cativo da
                              queste;
                           b)  non devono causare eႇ etti pericolosi, per esempio funzionando
                              da catalizzatore di una reazione o reagendo con le merci peri-
                              colose; e
                           c)  non devono permettere la permeazione di merci pericolose
                              che possono costituire un pericolo nelle normali condizioni di
                              trasporto [23].



                         Accordo ADR 2023                                     831




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