Page 25 - Codice della strada
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Titolo IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
115
Art. 115
Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali (1)
1. Fatte salve le disposizioni specifi che in materia di carta di
qualifi cazione del conducente, chi guida veicoli o conduce ani-
mali deve essere idoneo per requisiti fi sici e psichici (2) e aver
compiuto:
a) anni quattordici per guidare:
1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da
soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppa-
menti di animali;
2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida
della categoria AM, purché non trasportino altre persone
oltre al conducente;
b) anni sedici per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;
3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1;
c) anni diciotto per guidare:
1) (3)
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;
4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e
C1E;
d) anni venti per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a
condizione che il conducente sia titolare della patente di
guida della categoria A2 da almeno due anni;
e) anni ventuno per guidare:
1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e
D1E;
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