Page 29 - Codice della strada
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Titolo VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE
E DELLE RELATIVE SANZIONI
Capo I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
Sezione I
Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni
amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime
194
Art. 194
Disposizioni di carattere generale
1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da
una determinata violazione consegua una sanzione amministra-
tiva pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute
nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.
689, salve le modifi che e le deroghe previste dalle norme del
presente capo (1).
________
(1) Relativamente alla individuazione dell’uffi cio competente ad ammettere l’autore
della violazione al pagamento rateale della sanzione pecuniaria, v. circolari del
Ministero dell’interno - DGAGAP prot. n. M/6326-19 del 26.6.2001 e M/6326-19
del 6.9.2001.
195
Art. 195
Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (1)
1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel paga-
mento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite
massimo fi ssato dalla singola norma, sempre entro il limite mini-
mo generale di euro 15,49 ed il limite massimo generale di euro
9.296,22 (2). Tale limite massimo generale può essere superato
solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più viola-
zioni ai sensi dell’art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento
di cui al comma 3.
2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecu-
niaria fi ssata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limi-
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