Page 30 - Codice della strada
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te massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera
           svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conse-
           guenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore
           e alle sue condizioni economiche.
              2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli
           articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20,
           e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è com-
           messa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della
           sanzione quando la violazione è accertata da uno dei soggetti
           di cui all’articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad
           alimentare il Fondo di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3
           agosto 2007, n. 117, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 2
           ottobre 2007, n. 160, e successive modifi cazioni.
              3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è ag-
           giornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, ac-
           certata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le fami-
           glie di operai e impiegati (media nazionale) verifi catasi nei due
           anni precedenti. All’uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il
           Ministro della giustizia (3), di concerto con i Ministri dell’economia
           e delle fi nanze, delle infrastrutture e dei trasporti, fi ssa, seguen-
           do i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative
           pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo
           (4). Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1.
              3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura delle san-
           zioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma
           3, è oggetto di arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se
           la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro,
           ovvero per difetto se è inferiore a detto limite (3).
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           (1) Articolo modifi cato da:
              •  DLG 10.9.1993, n. 360,
              •  DLG 30.12.1999 n. 507,
              •  DLG 15.1.2002, n. 9,
              •  legge 30.12.2004, n. 311,
              •  legge 15.7.2009 n. 94.
           (2)  Importi originari di lire trentamila e lire diciottomilioni convertiti in euro per eff etto del
              decreto legislativo 24.6.1998 n. 213.
           (3)  Il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Servizio Polizia
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