Page 28 - Codice della strada
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intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli
           indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi
           stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insuffi  ciente
           visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attra-
           versamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fi ancheg-
           giati da edifi ci.
              4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorren-
           do, anche fermarsi quando riesce malagevole l’incrocio con altri
           veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni
           caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scan-
           sarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli
           animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.
              5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.
              6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ri-
           dotta da costituire intralcio o pericolo per il normale fl usso della
           circolazione.
              7. All’osservanza delle disposizioni del presente articolo è
           tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.
              8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla
           sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
           87,00 a euro 344,00.
              9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque
           viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione am-
           ministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro
           694,00.
              10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui
           al comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una
           somma da euro 26,00 a euro 102,00.
              11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo
           è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
           somma da euro 42,00 a euro 173,00.
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           (1)  V. anche art. 342 regolamento CDS.
              Articolo modifi cato da:
              •  DL 27.6.2003 n. 151 convertito, con modifi cazioni nella legge 1.8.2003 n. 214.
              Per l’accertamento delle violazioni previste dal presente articolo è ammesso uti-
              lizzare gli appositi dispositivi telematici o le apparecchiature di rilevamento debita-
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