Page 23 - Codice della strada
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Titolo III
DEI VEICOLI
Capo I
Dei veicoli in generale
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Art. 46
Nozione di veicolo (1)
1. Ai fi ni delle norme del presente codice, si intendono per
veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle
strade guidate dall’uomo. Non rientrano nella defi nizione di vei-
colo:
a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non su-
perano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici
secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asser-
vite da motore.
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(1) V. anche regolamento CDS art. 196.
Articolo modifi cato da:
• legge 29.7.2010 n. 120.
V. il parallelo concetto espresso all’art. 190, c. 7, CDS, come sostituito dall’art. 100
DLG 10.9.1993 n. 360.
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Art. 47
Classifi cazione dei veicoli (1)
1. I veicoli si classifi cano, ai fi ni del presente codice, come
segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori (2);
f) motoveicoli (3);
g) autoveicoli (4);
h) fi loveicoli (5);
i) rimorchi (6);
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