Page 21 - Codice della strada
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Titolo II
                 DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
                                   Capo I
                 Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche

             13
                                   Art. 13
                 Norme per la costruzione e la gestione delle strade (1)
                1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Con-
             siglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle
             ricerche, emana entro un anno dalla entrata in vigore del pre-
             sente codice, sulla base della classifi cazione di cui all’art. 2, le
             norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e
             il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi (2). Le nor-
             me devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di
             tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell’inquinamento acu-
             stico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifi ci
             adiacenti le strade ed al rispetto dell’ambiente e di immobili di
             notevole pregio architettonico o storico. Le norme che riguarda-
             no la riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico sono
             emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo del
             Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, che viene ri-
             chiesto di specifi co concerto nei casi previsti dalla legge.
                2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo
             per specifi che situazioni allorquando particolari condizioni locali,
             ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non
             ne consentono il rispetto, sempre che sia assicurata la sicurezza
             stradale e siano comunque evitati inquinamenti.
                3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni 3 anni.
                4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due anni
             dalla entrata in vigore del presente codice, emana, con i criteri e
             le modalità di cui al comma 1, le norme per la classifi cazione del-
             le strade esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche
             e funzionali di cui all’articolo 2, comma 2.
                4-bis. Le strade di nuova costruzione classifi cate ai sensi del-
             le lettere C, D, E ed F del comma 2 dell’articolo 2 devono avere,

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