Page 20 - Codice della strada
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Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1
Principi generali (1)
1. La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché
la tutela dell’ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le
fi nalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo
Stato (2).
2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle
strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provve-
dimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle norma-
tive internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i prov-
vedimenti attuativi si ispirano ai principi della sicurezza stradale
e della mobilità sostenibile, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i
costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffi co veico-
lare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche
attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare
la fl uidità della circolazione; di promuovere l’uso dei velocipedi.
3. Al fi ne di ridurre il numero e gli eff etti degli incidenti stradali
ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione
europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti defi nisce il
Piano nazionale per la sicurezza stradale (3).
4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l’esito
delle indagini periodiche riguardanti i profi li sociali, ambientali ed
economici della circolazione stradale.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all’o-
pinione pubblica i dati più signifi cativi utilizzando i più moderni
sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune cate-
gorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale
ed educativo (4).
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