Page 48 - Omicidio stradale e lesioni personali stradali
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N Prassi amministrativa - Ministero dell’interno
Completano la previsione normativa del nuovo reato le aggravanti di cui all’art.
589-bis, comma 6, relative alla guida senza patente o senza assicurazione e l’ag-
gravante ad eff etto speciale in caso di fuga dopo Ìincidente, di cui all’art. 589-ter C.P.
La norma, infi ne, prevede un’attenuante speciale nel caso in cui la morte non
sia esclusiva conseguenza della condotta del colpevole.
1.1 Omicidio stradale non aggravato
La fattispecie generica di omicidio colposo è costituita da quello commesso con
violazione delle norme sulla circolazione stradale la cui pena rimane, come previsto
dalla previgente normativa dell’art. 589 C.P., la reclusione da due a sette anni. Il
reato può essere commesso da chiunque viola le norme che disciplinano la circola-
zione stradale, che sono costituite da quelle del Codice della Strada e delle relative
disposizioni complementari. In virtù di tale previsione, il reato ricorre in tutti i casi
di omicidio che si sono consumati sulle strade, come defi nite dall’art. 2 comma 1,
C.d.S., anche se il responsabile non è un conducente di veicolo. Infatti, le norme del
Codice della Strada disciplinano anche comportamenti posti a tutela della sicurezza
stradale relativi alla manutenzione e costruzione delle strade e dei veicoli.
1.2 Omicidio stradale aggravato da stato di alterazione del conducente
Secondo la previsione dell’art. 589-bis, commi 2 e 3, C.P., l’omicidio è aggravato
quando il conducente si trovi in stato di alterazione. Infatti, è punito con la reclu-
sione da otto a dodici anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducente
di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave, con tasso alcolemico
superiore a 1, 5 grammi di alcool per litro di sangue o di alterazione psico-fi sica con-
seguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; se si tratta di con-
ducenti professionali o di mezzi pesanti, indicati dall’art. 186-bis, comma 1, lettere
b), c) e d), C.d.S., per l’applicazione della stessa pena è suffi ciente essere in stato
di ebbrezza alcolica media, cioè, con tasso alcolemico compreso tra 0, 8 e 1.5 g/l.
Fuori dei casi indicati dall’art. 589-bis, commi 2 e 3, CP, che sono stati sopra illu-
strati, è invece punito con la pena della reclusione da cinque a dieci anni l’omicidio
stradale colposo commesso dal conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrez-
za con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 gr/l. (art. 589-bis, comma 4, C.P.).
Le ipotesi aggravate per alterazione ricorrono sole quando il conducente in sta-
to di ebbrezza o sotto l’eff etto di stupefacenti guida un veicolo a motore. In Caso di
guida di un veicolo senza motore, invece, ricorre sempre l’ipotesi di omicidio stra-
dale non aggravato di cui all’art. 589-bis, comma 1, C.P.
1.3 Omicidio stradale aggravato da condotte particolarmente imprudenti
Quando il conducente di un veicolo a motore provoca la morte di una persona
per eff etto di una condotta considerata particolarmente pericolosa, è punito con la
pena della reclusione da cinque a dieci anni.
L’art. 589-bis, comma 5, C.P. individua, infatti, una serie di condotte tipizzate
che rendono manifesta tale signifi cativa imprudenza e che sono costituite dal su-
peramento del limite di velocità, dall’attraversamento di intersezioni con semaforo
rosso, dalla circolazione contromano, dall’inversione di marcia in prossimità o in
corrispondenza di intersezioni, curve o dossi e da sorpassi azzardati in presenza
di attraversamenti pedonali o di segnaletica orizzontale costituita da linea continua.
Allo scopo di consentire la corretta ed uniforme qualifi cazione di tali condotte e
di ricondurrei comportamenti che costituiscono aggravante, da cui discendono più
gravi conseguenze per l’omicida, alle specifi che previsioni del codice della strada,
si forniscono le seguenti precisazioni.
a) Con riferimento all’aggravante di cui all’art. 589-bis, comma 5, numero 1), C.P.
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