Page 44 - Omicidio stradale e lesioni personali stradali
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M Altre norme modificate dalla legge n. 41/2016
a) all’incidente probatorio;
b) all’arresto in fl agranza e al fermo di indiziato di delitto;
c) alle misure cautelari personali;
d) alla proroga del termine per le indagini;
e) all’udienza preliminare;
f) al giudizio abbreviato;
g) all’applicazione della pena su richiesta;
h) al giudizio direttissimo;
i) al giudizio immediato;
l) al decreto penale di condanna.
2. Nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto pos-
sibile, la conciliazione tra le parti.
Art. 3
Assunzione della qualità di imputato
1. Nel procedimento davanti al giudice di pace, assume la qualità di imputato la
persona alla quale il reato è attribuito nella citazione a giudizio disposta dalla polizia
giudiziaria o nel decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace.
Art. 4
Competenza per materia
1. Il giudice di pace è competente:
a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fat-
tispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, ad esclusione dei
fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall’articolo 577, secondo comma,
ovvero contro il convivente, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a que-
rela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e
dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia pro-
fessionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti
giorni (1), (2) 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631,
salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 639-bis, 632, salvo che ricorra l’ipotesi
di cui all’articolo 639-bis, 633, primo comma, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’ar-
ticolo 639-bis, 635, primo comma, 636, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’articolo
639-bis, 637, 638, primo comma, 639, primo comma, (3) e 647 del codice penale;
b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, primo comma, e
731 del codice penale.
2. Il giudice di pace è altresì competente per i delitti, consumati o tentati, e per
le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
recante "Testo unico in materia di sicurezza";
b) articoli 1095, 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (4),
recante "Approvazione del testo defi nitivo del codice della navigazione";
(1) Parole dapprima inserite dal DL 23.5.2008 n. 92 convertito con modifi cazioni nella legge
24.7.2008 n. 125 e in seguito soppresse dalla legge sull’omicidio stradale il cui contenuto era: ",
nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all’articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fat-
to commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifi cazioni, ovvero da soggetto
sotto l’eff etto di sostanze stupefacenti o psicotrope".
(2) Con legge 9.4.2003, n. 72 sono state soppresse le seguenti parole: "593, primo e secondo comma,".
(3) Parole inserite dalla legge 15.7.2009 n. 94.
(4) Così modifi cato dal comunicato 24.5.2001.
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