Page 40 - Omicidio stradale e lesioni personali stradali
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L Articoli Codice procedura penale
modificati o introdotti dalla legge n. 41/2016
Art. 224-bis
Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento
di atti idonei ad incidere sulla libertà personale (1)
1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale
la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo
a tre anni, per i delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale
(2) e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l’esecuzione della
perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il
prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fi ni della
determinazione del profi lo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso
della persona da sottoporre all’esame del perito, il giudice, anche d’uffi cio, ne di-
spone con ordinanza motivata l’esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente
indispensabile per la prova dei fatti.
2. Oltre a quanto disposto dall’articolo 224, l’ordinanza di cui al comma 1 con-
tiene a pena di nullità:
a) le generalità della persona da sottoporre all’esame e quanto altro valga ad iden-
tifi carla;
b) l’indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto;
c) l’indicazione specifi ca del prelievo o dell’accertamento da eff ettuare e delle ragio-
ni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti;
d) l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fi ducia;
e) l’avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimen-
to, potrà essere ordinato l’accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6;
f) l’indicazione del luogo, del giorno, e dell’ora stabiliti per il compimento dell’atto e
delle modalità di compimento.
3. L’ordinanza di cui al comma 1 è notifi cata all’interessato, all’imputato e al suo
difensore nonché alla persona off esa almeno tre giorni prima di quello stabilito per
l’esecuzione delle operazioni peritali.
4. Non possono in alcun modo essere disposte operazioni che contrastano con
espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l’integrità
fi sica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza me-
dica, possono provocare soff erenze di non lieve entità.
5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del
pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a parità di risultato, sono prescelte le
tecniche meno invasive.
6. Qualora la persona invitata a presentarsi per i fi ni di cui al comma 1 non
compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può disporre che sia
accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti. Se,
pur comparendo, rifi uta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice
dispone che siano eseguiti coattivamente. L’uso di mezzi di coercizione fi sica è
consentito per il solo tempo strettamente necessario all’esecuzione del prelievo o
dell’accertamento. Si applicano le disposizioni dell’articolo 132, comma 2.
7. L’atto è nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è
assistita dal difensore nominato.
Art. 359-bis
Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi (3)
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 349, comma 2-bis, quando devono essere
eseguite le operazioni di cui all’articolo 224-bis e non vi è il consenso della persona
(1) Articolo inserito dall’art. 24 della legge 30.6.2009, n. 85.
(2) Parole aggiunte dalla legge 23.3.2016 n. 41
(3) Articolo inserito dall’art. 25 della legge 30.6.2009, n. 85.
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