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I ARTICOLI CODICE PENALE MODIFICATI O
INTRODOTTI DALLA LEGGE N. 41/2016
REGIO DECRETO
19 ottobre 1930, n. 1398
(S.O.G.U. n. 253 del 28.10.1930)
Approvazione del testo definitivo del Codice penale.
VITTORIO EMANUELE III, PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA
NAZIONE RE D’ITALIA
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re la
facoltà di emendare il codice penale;
Sentito il parere della Commissione parlamentare, a termini dell’articolo 2 della
legge predetta;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la
giustizia e gli aff ari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:
1. Il testo defi nitivo del codice penale portante la data di questo giorno è
approvato ed avrà esecuzione a cominciare dal 1° luglio 1931.
2. Un esemplare del suddetto testo defi nitivo del codice penale, fi rmato da Noi
e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli aff ari
di culto, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell’Archivio del Regno.
3. La pubblicazione del predetto codice si eseguirà col trasmetterne un
esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno, per essere depositato nella
sala comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in
ciascun giorno, affi nché ognuno possa prenderne cognizione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella
raccolta uffi ciale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a S. Rossore, addì 19 ottobre 1930
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Rocco
Visto, il Guardasigilli: ROCCO
Registrato alla Corte dei Conti, addì 22 ottobre 1930
Atti del Governo, registro 301, foglio 58
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