Page 36 - Omicidio stradale e lesioni personali stradali
P. 36
I Articoli Codice penale modificati o introdotti
dalla legge n. 41/2016
Art. 157
Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere (1)
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo
della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei
anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché
puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabi-
lita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione
per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che
per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella
ordinaria e per quelle ad eff etto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento
massimo di pena previsto per l’aggravante.
Non si applicano le disposizioni dell’articolo 69 e il tempo necessario a prescri-
vere è determinato a norma del secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la
pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescri-
vere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da
quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli
449 e 589, secondo e terzo comma, e 589-bis (2), nonché per i reati di cui all’articolo
51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che
prcedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per
il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del
libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che
risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’arti-
colo 609-bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609-quater. (3)
(1) Articolo così sostituito dall’art. 6, comma 1, della legge 5.12.2005, n. 251.
Il testo previgente disponeva: "Art. 157 Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.
La prescrizione estingue il reato:
1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non infe-
riore a ventiquattro anni;
2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non
inferiore a dieci anni;
3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce della reclusione inferiore a cinque
anni, o la pena della multa.
4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore
a cinque anni, o la pena della multa;
5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’arresto;
6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’ammenda.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita
dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell’aumento massimo della pena sta-
bilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze atte-
nuanti.
Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a
tale eff etto le disposizioni dell’articolo 69.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e
quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla
pena detentiva."
(2) Parole così sostituite dalla legge 23.3.2016 n. 41.
(3) Comma così modifi cato dall’art. 1, comma 1, lett. c-bis), DL 23.5.2008, n. 92, convertito, con mo-
difi cazioni, dalla legge 24.7.2008, n. 125, dall’art. 4, comma 1, lett. a), legge 1.10.2012, n. 172 e,
successivamente, dall’art. 1, comma 6, legge 22.5.2015, n. 68, a decorrere dal 29.5.2015, ai sen-
si di quanto disposto dall’art. 3, comma 1 della medesima legge n. 68/2015.
La Corte costituzionale, con sentenza 19-25 maggio 2014, n. 143 (Gazz. Uff . 4 giugno 2014, n. 24
254