Page 32 - Omicidio stradale e lesioni personali stradali
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H         Articoli Codice della strada

                    modificati dalla legge n. 41/2016

                                               Art. 189
                                 Comportamento in caso di incidente (1)
                 1. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo com-
              portamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro
              che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona (2).
                 2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea
              a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigen-
              za, adoperarsi affi  nché non venga modifi cato lo stato dei luoghi e disperse le tracce
              utili per l’accertamento delle responsabilità.
                 3. Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro
              utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla cir-
              colazione, secondo le disposizioni dell’art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stra-
              dale, in tali casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione,
              salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari
              per appurare le modalità dell’incidente.
                 4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché
              le altre informazioni utili, anche ai fi ni risarcitori, alle persone danneggiate o, se que-
              ste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
                 5. (3) Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo
              di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione
              amministrativa del pagamento di una somma da euro 302,00 a euro 1.208,00 (4). In
              tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare
              l’applicazione della revisione di cui all’articolo 80, comma 7, si applica la sanzione
              amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici gior-
              ni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
                 6. (5) Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno
              alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da
              sei mesi a tre anni (6). Si applica la sanzione amministrativa accessoria della so-
              spensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II,
              del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste
              dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori

                (1)  Il presente articolo è stato modifi cato da:
                   •  legge 9.4.2003 n. 72,
                   •  DL 23.5.2008 n. 92 convertito, con modifi cazioni, nella legge 24.7.2008 n. 125,
                   •  legge 29.7.2010 n. 120,
                   •  legge 23.3.2016 n. 41.
                   Per le conseguenze che la violazione dell’art. 189 CDS ha in relazione ai reati di omicidio
                   stradale e lesioni personali stradali, v. circolare del Ministero dell’interno 25.3.2016 prot. n.
                   300/A/2251/16/124/68.
                (2)  La Suprema corte ha chiarito che il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata pre-
                   stazione dell’assistenza occorrente, previsti rispettivamente dai commi 6 e 7 dell’art. 189 CDS,
                   confi gurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica, essendo
                   la prima fi nalizzata a garantire l’identifi cazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la rico-
                   struzione delle modalità del sinistro, la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone
                   rimaste ferite, sicché è ravvisabile un concorso materiale tra le due ipotesi (v. Cass. pen., sez. IV,
                   30.6.2021, n. 24922).
                (3)  Comma così sostituito dalla legge 9.4.2003 n. 72 (in "banca dati ITER" pag. 052808).
                (4)  L’importo della sanzione, in vigore dall’1.1.2021 fi no al 31.12.2022, è stato prorogato al 31.12.2024
                   per eff etto dell’art. 1, c. 497, legge 29.12.2022, n. 197 .
                   I suddetti importi sono stati incrementati nella misura prevista dal DI emesso a cadenza biennale
                   ai sensi dell’art. 195 CDS e arrotondati all’euro ai sensi dell’art. 195, c. 3 bis, CDS.
                (5)  Comma così sostituito dalla legge 9.4.2003 n. 72.
                (6)  Parole così sostituite dal DL 23.5.2008 n. 92 convertito, con modifi cazioni, nella legge 24.7.2008
                   n. 125.


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