Page 39 - Omicidio stradale e lesioni personali stradali
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               L     ARTICOLI CODICE PROCEDURA PENALE
                     MODIFICATI O INTRODOTTI DALLA LEGGE N. 41/2016

                            DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                        22 settembre 1988, n. 447
                                        (S.O.G.U n. 250 del 24.10.1988)

               Approvazione del codice di procedura penale.

                                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
                   Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo
               della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale;
                   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29
               gennaio 1988;
                   Visto il parere espresso in data 16 maggio 1988 dalla Commissione parlamen-
               tare istituita a norma dell’articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987;
                   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18
               luglio 1988;
                   Visto il parere espresso in data 4 agosto 1988 dalla Commissione parlamentare
               a norma dell’articolo 8, comma 3, della citata legge n. 81 del 1987;
                   Visto il parere espresso in data 19 luglio 1988 dal Consiglio superiore della
               magistratura;
                   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22
               settembre 1988;
                   Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

                                                 Emana
               il seguente decreto:
                                                 Art. 1
                   1. È approvato il testo del codice di procedura penale, allegato al presente de-
               creto.
                   2. Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un
               anno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Uffi  ciale.

                   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta uf-
               fi ciale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti
               di osservarlo e di farlo osservare.

               Dato a Roma, addì 22 settembre 1988
                                               COSSIGA

                                                DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
                                                     VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia
               Visto, il Guardasigilli: VASSALLI







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