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M ALTRE NORME MODIFICATE DALLA LEGGE N. 41/2016
DECRETO LEGISLATIVO
28 agosto 2000, n. 274
(S.O.G.U. n. 234 del 6.10.2000)
Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’artico-
lo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 14 e seguenti della legge 24 novembre 1999, n. 468, che delega
il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legi-
slativo concernente la competenza in materia penale del giudice di pace, nonché
il relativo procedimento e l’apparato sanzionatorio dei reati ad esso devoluti, unita-
mente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie secondo i principi e i
criteri direttivi previsti dagli articoli 15, 16 e 17;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riu-
nione del 23 giugno 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Re-
pubblica e della Camera dei deputati, a norma dell’articolo 21, comma 1, della citata
legge 24 novembre 1999, n. 468;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25
agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
Capo I
Soggetti, giurisdizione e competenza
Art. 1
Organi giudiziari nel procedimento penale davanti al giudice di pace
1. Svolgono funzioni giudiziarie nel procedimento penale davanti al giudice di pace:
a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il
giudice di pace;
b) il giudice di pace.
Art. 2
Principi generali del procedimento davanti al giudice di pace
1. Nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto
dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel
codice di procedura penale e nei titoli I e II del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, ad eccezione delle disposizioni relative:
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