Page 43 - Omicidio stradale e lesioni personali stradali
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               M     ALTRE NORME MODIFICATE DALLA LEGGE N. 41/2016

                                        DECRETO LEGISLATIVO
                                         28 agosto 2000, n. 274
                                        (S.O.G.U. n. 234 del 6.10.2000)
               Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’artico-
               lo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.
                                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
                   Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                   Visto l’articolo 14 e seguenti della legge 24 novembre 1999, n. 468, che delega
               il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legi-
               slativo concernente la competenza in materia penale del giudice di pace, nonché
               il relativo procedimento e l’apparato sanzionatorio dei reati ad esso devoluti, unita-
               mente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie secondo i principi e i
               criteri direttivi previsti dagli articoli 15, 16 e 17;
                   Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riu-
               nione del 23 giugno 2000;
                   Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Re-
               pubblica e della Camera dei deputati, a norma dell’articolo 21, comma 1, della citata
               legge 24 novembre 1999, n. 468;
                   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25
               agosto 2000;
                   Sulla proposta del Ministro della giustizia;

                                                 Emana
               il seguente decreto legislativo:

                                                 Titolo I
                             PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

                                                 Capo I
                                   Soggetti, giurisdizione e competenza

                                                 Art. 1
                      Organi giudiziari nel procedimento penale davanti al giudice di pace
                   1. Svolgono funzioni giudiziarie nel procedimento penale davanti al giudice di pace:
               a)  il procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il
                  giudice di pace;
               b)  il giudice di pace.

                                                 Art. 2
                         Principi generali del procedimento davanti al giudice di pace
                   1. Nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto
               dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel
               codice di procedura penale e nei titoli I e II del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
               271, ad eccezione delle disposizioni relative:



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